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CCNL Sale bingo (Cisal - Anpit)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 dicembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 23/11/2023 - Decorrenza: 01/12/2023 - Scadenza: 30/11/2026

Ultimo aggiornamento

08 gennaio 2024

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle sale bingo e gaming hall

Parti Stipulanti

Anib

Associazione Nazionale Italiana Bingo

Cisal Terziario

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio

Servizi

Terziario e Turismo

Anpit

Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario

Ciu Unionquadri

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali

Ascob

Associazione Nazionale Concessionari delle Sale Bingo

Cisal

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/12/2025
LivelloPaga BaseTotale
Dirigenti4045,76 €4045,76 €
Q2604,80 €2604,80 €
A12239,02 €2239,02 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali su 5 giorni, seguiti da due giorni, uno di Riposo e uno di Festività o su 6 giornate lavorative consecutive, seguite da una Festività, ad esclusione dei profili d’orario con turno "6+1+1", che prevedono 48 ore per ciascun ciclo "settimanale" di 8 giorni solari, di cui 6 di lavoro, uno di Festività e uno di Riposo.

Lavoro straordinario

Fermo restando il limite massimo complessivo di 300 ore annue, il lavoro straordinario richiesto entro i limiti legali (10 ore giornaliere e 48 ore settimanali) sarà normalmente retribuito nel mese di competenza con le maggiorazioni previste nella tabella che segue.

Descrizione dello straordinario

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato* "

Se "in spezzato*"

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali

15%

18%

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali

20%

23%

In regime diurno in giorno di riposo

-

25%

In regime diurno in giorno festivo

-

28%

In regime notturno in giorno feriale

27%

30%

In regime notturno in giorno di riposo

-

35%

In regime notturno in giorno festivo

-

35%

 

In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, esso sarà normalmente retribuito mensilmente solo con le maggiorazioni della R.O.N. previste nella successiva Tabella , accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi pari alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.

Il Lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160 ore.

In tal caso, le ore eccedenti le 160 dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria maggiorata del 15%.

Lo straordinario effettuato senza l’effettivo godimento del previsto riposo compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e legali del normale lavoro straordinario.

Descrizione dello straordinario con accredito di corrispondente riposo compensativo

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato*"

Se "in spezzato*"

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell’orario di lavoro normale

4%

7%

Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell’orario di lavoro normale

7%

10%

In regime diurno in giorno di riposo

-

14%

In regime diurno in giorno festivo

-

17%

In regime notturno in giorno feriale

14%

17%

In regime notturno in giorno di riposo

-

19%

In regime notturno in giorno festivo

-

24%

In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore

(per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario)

Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15%

Per i lavoratori discontinui, le eventuali ore eccedenti la 45o ora settimanale dovranno essere retribuite come lavoro straordinario con le seguenti maggiorazioni:

Descrizione dello straordinario

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato*"

Se "spezzato*"

Entro le 8 ore settimanali di straordinario

15%

20% **

Oltre le 8 ore settimanali di straordinario

20%

25% **

In regime diurno in giorno di riposo

-

25%

In regime diurno in giorno festivo

-

28%

In regime notturno in giorno feriale

27%

30%

In regime notturno in giorno di riposo

-

35%

In regime notturno in giorno festivo

-

35%

* Lavoro prolungato: è la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro e in eccedenza ad esso.

* Lavoro ordinario spezzato: è la prestazione ordinaria lavorativa suddivisa in due parti giornaliere, con un intervallo * intermedio superiore a 1,5 ore (* intervallo definibile con accordo di secondo livello, ex art. 158). 

Ferie

Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 (quaranta) ore settimanali (giornalieri o turnisti "5+2" o "6+1") matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a 160 ore di ferie annuali, 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario.

Nei turni "6+1+1", con orario medio di lavoro ordinario di 48 (quarantotto) ore ogni 8 giorni, c.d. ciclo "settimanale" (per 45,62 "cicli settimanali", anziché gli ordinari 52), per garantire un periodo feriale di 4 (quattro) cicli "settimanali" completi, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato da chi lavora con la turnistica "6+1+1" sarà di 16 (sedici) ore (192 : 12 = 16).

Eventuali festività cadenti nel periodo delle ferie godute, saranno accantonate quali "permessi maturati" dal Lavoratore nel valore di 6,66 ore per ciascuna Festività.

A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 25%, quale risarcimento per mancato parziale godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente fino al terzo anno solare precedente.

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale

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