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CCNL Scuola pubblica non statale (Ugl - Filins)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 settembre 2023

Riferimento CCNL

CCNL del 31/08/2023 - Decorrenza: 01/09/2023 - Scadenza: 31/08/2026

Panoramica del Contratto

personale del comparto istruzione non statale

Parti Stipulanti

Filins

Federazione Italiana Licei ed Istituti Scolastici Non Statali

Ugl Scuola

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/09/2023
LivelloPaga BaseTotale
Appr. 1 - Tipo B - 1° periodo630,00 €630,00 €
Appr. 4a - Tipo B - 3° periodo832,00 €832,00 €
11050,00 €1050,00 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro è quello previsto all'atto dell'assunzione; per il personale docente è previsto un massimo di 30 ore settimanali di servizio e di 40 ore settimanali per il personale non docente.

La Direzione dell'Istituto può modificare l'orario di lavoro a seconda delle esigenze dell'attività.

Qualifica

ORARIO SETTIMANALE

I LIVELLO Operai

40

II LIVELLO Impiegati d’ordine

40

III LIVELLO Impiegati di concetto

40

IV A LIVELLO  Doc. Scuola infanzia, Ass. Laboratori

30

IV B LIVELLO Impiegati coordinatori

40

V LIVELLO  Docenti scuola primaria

24

VI LIVELLO  Scuola secondaria I e II grado

18

VII LIVELLO  Coordinatori scuole ogni ordine e grado

36

VIII LIVELLO QUADRI

40

IX LIVELLO QUADRI SUPER

40

Lavoro straordinario

Le ore eccedenti l'orario ordinario, risultante dal contratto individuale di assunzione, ed eventualmente assegnate, sono retribuite con una maggiorazione del 20%.

Il lavoro straordinario festivo è maggiorato del 30%.

Le parti interessate possono tuttavia addivenire ad accordi che possano compensare le ore di straordinario o festivi conguagliandole in proporzione con gli orari dei giorni feriali o aggiungendole ai giorni di ferie; così pure per quanto concerne le festività comandate coincidenti con la domenica.

Ferie

Il dipendente ha diritto ad un periodo di congedo ordinario retribuito che viene così fissato:

- per ogni anno di servizio prestato spettano al dipendente 30 giorni di calendario continuativi di ferie pari ad un rateo di 2,5 giorni mensili, corrispondenti a 26 giorni feriali, oltre le festività soppresse previste per legge

- il rateo mensile matura soltanto se vengono superati nel mese i 16 giorni (di calendario) di effettivo rapporto di lavoro

- le ferie sono irrinunciabili e vengono godute durante il periodo estivo, ovvero durante i periodi di interruzione dell'attività scolastica, salvo eccezioni

- la risoluzione del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto alle ferie maturate ed in questo caso i ratei maturati e non goduti devono essere monetizzati. I ratei di ferie maturati non potranno essere monetizzati in nessun altro caso

- le ferie maturate devono essere godute dal lavoratore che non ne può rinviare sine die il godimento o per ottenerne la monetizzazione al termine del rapporto di lavoro

- il mancato godimento delle ferie, che sono un diritto irrinunciabile per il lavoratore, rappresenta un comportamento sanzionabile per il datore di lavoro (ex Articolo 10 del D. Lgs. 66/2003); la mancata fruizione delle ferie oltre il termine di 6 mesi dalla maturazione autorizza il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore che non ottemperi a tale obbligo

- le ferie non potranno coincidere con il congedo per malattia, per maternità o puerperio, né con il periodo di preavviso.

Mensilità Aggiuntive

A tutto il personale dipendente viene corrisposta nel mese di dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nello stesso mese.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di variazione d'orario di lavoro in più o in meno, la tredicesima sarà ottenuta dividendo per 12 il monte retributivo effettivamente corrisposto nel periodo considerato, esclusi gli incentivi e le integrazioni.

E’ facoltà del datore di lavoro corrispondere la tredicesima mensilità in ratei mensili.

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