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CCNL Scuole Private Laiche

Categoria Retributiva: Scuole Private Laiche - ANINSEI

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 15/06/2024 - Decorrenza: 01/09/2024 - Scadenza: 31/12/2027

Ultimo aggiornamento

10 febbraio 2025

Panoramica del Contratto

Personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali aderenti all'ANINSEI

Parti Stipulanti

Cisl Scuola

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Scuola

Aninsei Confindustria Federvarie

Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione

Flc Cgil

Federazione Lavoratori della Conoscenza

Snals Confsal

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Uil Scuola Rua

Unione Italiana Lavoratori Scuola Ricerca Università AFAM

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
11322,51 €1322,51 €
21354,06 €1354,06 €
31419,45 €1419,45 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di:

 

Personale Area I di

- 38 ore settimanali per:

personale ATA dell'Area prima livelli I, II, III, IV e V e personale direttivo dell'Area terza livelli VIII A e VIII B

- 34 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1767 ore per:

coordinatori e tutor (IV livello)

34 ore settimanali per:

modelli viventi

 

Personale Area II di:

- 36 ore settimanali per:

educatori di asilo nido

operatori di ludoteca

educatori di convitto

istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie

assistenti sociali

L'orario di lavoro si intende comprensivo di tutte le attività connesse alla loro funzione.

- 34 ore settimanali per:

docenti di scuola dell'infanzia (IV livello )

- 24 ore settimanali per:

docenti di scuola primaria (V livello)

lettori di lingua madre in totale o parziale presenza di docenti.

- 23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1196 ore per:

docenti inquadrati al IV livello e al V livello impegnati in;

- corsi liberi e di preparazione agli esami;

- corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura:

- in doposcuola, in attività integrative scolastiche;

- corsi per corrispondenza;

- corsi a distanza;

- corsi di istruzione professionale;

- corsi di lingue;

- 21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1091 ore per:

docenti inquadrati al VII livello impegnati in:

- scuole e corsi per interpreti e traduttori

- scuole e corsi post-secondari

- istituti para-universitari

- scuole speciali per minori,

- accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica.

- 18 ore settimanali

per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado paritarie e non paritarie, con l'esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento (VI livello);

per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (VI livello);

per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

 

Attività accessorie connesse:  Oltre all'orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate il personale docente delle scuole dell'infanzia, primarie, delle scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie, è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per massimo 100 ore nell'anno, quali:

a) colloqui con i genitori;

b) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;

c) attività di aggiornamento e programmazione;

d) formazione per l'innovazione metodologica e tecnologica;

e) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno;

Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell'orario contrattuale.

Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell'anno scolastico saranno retribuite, senza maggiorazione alcuna, in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre in base alla quota oraria, mensile in atto al mese di agosto.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro.

Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della retribuzione moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- lavoro straordinario diurno feriale: 1,25;
- lavoro straordinario notturno feriale: 1,45;
- lavoro straordinario festivo: 1,50;
- lavoro straordinario notturno festivo: 1,65.

Per il personale non docente dei livelli 1o, 2o, 3o e 4o le ore di lavoro straordinarie, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere di fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'istituto.

Personale con monte ore annuale: le ore corrispondenti ai giorni di ferie, festività soppresse, festività e sospensione del lavoro per malattia, congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero, sono conteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%.

Prolungamento orario: può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore:

Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento: fino a 24 ore settimanali.

Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento:  fino a 32 ore settimanali.

Al personale docente in scuole dell'infanzia con 34 ore settimanali: fino a 38 ore settimanali.

Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali: fino a 40 ore settimanali.

 

La retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d'orario rispettivamente è pari rispettivamente all'80% di un 18mo, di un 24mo, di un 34mo e di un 36mo della rispettiva retribuzione globale in atto.

In accordo con il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole secondarie di I e II grado, possono essere compensate con un egual numero di ore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo estivo in aggiunta alle ferie ordinarie.

Ferie

I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno.

Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.

 

Mensilità Aggiuntive

A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati; le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.

Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più o in meno nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro ordinario medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.

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