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CCNL Servizi Assistenziali - Anpas Misericordie

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 02/02/2024 - Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2022

Ultimo aggiornamento

24 aprile 2024

Panoramica del Contratto

Personale dipendente dall'ANPAS e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie e di altre organizzazioni del terzo settore che operano nell'ambito socio sanitario, assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera.

Parti Stipulanti

Fpl Uil

Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro

Misericordie d'Italia

Anpas

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

Fp Cisl

Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Fp Cgil

Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2024
LivelloPaga BaseTotale
A11302,72 €1302,72 €
A21341,79 €1341,79 €
A31380,87 €1380,87 €

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Orario di lavoro

Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore distribuito su 5 o 6 giorni.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 38 ore settimanali, mentre è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 38 ore settimanali.

Il lavoro supplementare (fino alla 38ma ora) e quello straordinario saranno compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, maggiorata sulla base delle quote seguenti:

a) supplementare diurno: 25%

b) straordinario diurno: 20%

c) notturno: 30%

d) festivo diurno: 30%

e) festivo notturno: 50%

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro; sostituiscono e non sono cumulabili con le indennità per lavoro ordinario notturno e/o festivo.

Ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 190 ore lavorative retribuite per anno solare.

In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione.

Al lavoratore che non abbia maturato un anno intero di servizio, spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 (un dodicesimo) del periodo feriale.

Mensilità Aggiuntive

A tutto il personale in servizio spetta la tredicesima mensilità da corrispondersi non oltre il 20 dicembre di ogni anno.

La tredicesima mensilità è composta da uno stipendio base.

Non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o del salario.

In caso di istaurazione o di risoluzione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio effettivamente maturati.

La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

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