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CCNL Servizi Assistenziali e Socio Sanitari (Cisal - Anpit)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 26/07/2024 - Decorrenza: 01/07/2024 - Scadenza: 30/06/2027

Ultimo aggiornamento

13 febbraio 2025

Panoramica del Contratto

Personale non medico nei seguenti settori: 1) Poliambulatori, Ambulatori, Centri Analisi Mediche, Centri diagnostici per immagini; 2) Centri di Riabilitazione e Fisioterapia; 3) Servizi Assistenziali e Soci - Sanitari per minori, disabili, anziani; 4) Trasporto sanitario/in ambulanza; 5) Altri analoghi Servizi riconducibili all’area dei Servizi Assistenziali Socio – Sanitari.

Parti Stipulanti

Cisal Terziario

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio

Servizi

Terziario e Turismo

Anpit

Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario

Cisal

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Unica

Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio

Servizi e Artigianato

Confimprenditori

Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2025
LivelloPaga BaseTotale
Dirigente3762,62 €3762,62 €
Quadri2384,03 €2384,03 €
A12073,07 €2073,07 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 giorni, seguiti da due giorni, uno di Riposo e uno di Festività o su 6 giornate lavorative consecutive, seguite da una Festività.

Lavoratori discontinui: l'orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 40 e 45 ore. 

Turnisti "6+1+1" (nei servizi "H24"): che prevedono 48 ore per ciascun ciclo "settimanale" di 8 giorni solari, di cui 6 di lavoro, uno di Festività e uno di Riposo.

Lavoro straordinario

E' il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell'orario di lavoro giornaliero e/o settimanale normale, così come previsto per la prestazione a tempo pieno.

Maggiorazioni sulla RON (Retribuzione Oraria Normale): La retribuzione dello straordinario sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R.:

 

a) Descrizione dello straordinario

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato "*

Se "in spezzato" *

A

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali

15%

18%

B

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali

20%

23%

C

In regime diurno in giorno di riposo

-

25%

D

In regime diurno in giorno festivo

-

28%

E

In regime notturno in giorno feriale

27%

30%

F

In regime notturno in giorno di riposo

-

35%

G

In regime notturno in giorno festivo

-

35%

Lavoro discontinuo - Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario*

 

a) Descrizione dello straordinario

b) Maggiorazione oraria

Se "in prolungato" *

Se "spezzato" *

A

Entro le 8 ore settimanali di straordinario

15%

20% **

B

Oltre le 8 ore settimanali di straordinario

20%

25% **

C

In regime diurno in giorno di riposo

-

25%

D

In regime diurno in giorno festivo

-

28%

E

In regime notturno in giorno feriale

27%

30%

F

In regime notturno in giorno di riposo

-

35%

G

In regime notturno in giorno festivo

-

35%

 

 

 

a) Descrizione dello
straordinario con accredito di
corrispondente riposo compensativo**

Maggiorazione oraria

Se "in

prolungato"*

Se "in spezzato"*

A

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di lavoro normale

4%

7%

B

Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale

7%

10%

C

In regime diurno in giorno di riposo

-

14%

D

In regime diurno in giorno festivo

-

17%

E

In regime notturno in giorno feriale

14%

17%

F

In regime notturno in giorno di riposo

-

19%

G

In regime notturno in giorno festivo

-

24%

H

In caso di liquidazione dei riposi compensativi

eccedenti le 160 ore

(per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario)

Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15%

*Definizioni:
"prolungato": È la prestazione lavorativa straordinaria richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.

"spezzato": È la prestazione lavorativa straordinaria richiesta in modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti. In tal caso, la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative maggiorazioni di cui ai punti A - G che precedono, oltre al rimborso delle spese di viaggio extra, preventivamente concordate con l’Ente e documentate dal Lavoratore.

Nota pratica: qualora la rilevazione dello straordinario in prolungato o in spezzato non fosse aziendalmente possibile, al Lavoratore si dovrà riconoscere la maggiorazione più elevata (quindi quella dello "spezzato").

**Straordinario con permesso/riposo compensativo:

In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 (dieci) ore giornaliere e le 48 (quarantotto) ore settimanali, esso sarà normalmente retribuito mensilmente solo con le maggiorazioni della R.O.N. previste nella successiva Tabella 2), accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi pari alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.

La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario con riposo compensativo sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi a debito o maturati al 31 dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1° gennaio.
Il Lavoratore, per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160 ore. In tal caso, le ore eccedenti le 160 dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria maggiorata del 15%.
Lo straordinario effettuato senza l'effettivo godimento del previsto riposo compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e legali del normale lavoro straordinario.

Forfettizzazione "fissa" dello straordinario:

Dirigente, Quadro, A1 e A2 (Personale direttivo): La Paga Base Nazionale Mensile già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (entro 22 ore mensili).

Eventuale lavoro straordinario ricorrente, che sia eccedente tali limiti, dovrà essere retribuito analiticamente o forfetizzato con apposita voce retributiva ad integrazione della R.M.N., prima pattuita.

I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e contrattuale sull’orario di lavoro ogniqualvolta gestiscono e coordinano altri Lavoratori, con responsabilità diretta della disciplina del loro lavoro e dei risultati conseguiti, ordinariamente senza partecipare direttamente ai servizi. Per tali ragioni, in alternativa alla retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere un’indennità di forfetizzazione quale integrazione della R.M.N.

Nei casi di forfettizzazione fissa dello straordinario, la stessa dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. del Lavoratore e sarà, quindi, utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.

Nel caso in cui il Lavoratore si trovi in situazione di prolungata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro straordinario stesso (per oltre tre mesi), l'Azienda potrà mensilmente trattenere la corrispondente voce mensile di forfetizzazione, incrementata del 16,66%, per tener conto dei riflessi sulle retribuzioni indirette delle ferie e della tredicesima mensilità. In caso di prolungata prestazione parziale dello straordinario forfetizzato richiesto, ovvero d'impossibilità, che siano eccedenti sei mesi di calendario, la relativa voce di forfetizzazione potrà essere trattenuta pro-quota, sempre con la maggiorazione del 16,66%. Nell'ipotesi d'impossibilità ricorrente a prestare lo straordinario forfetizzato, vi sarà una sola "carenza" di sei mesi nell'arco mobile di 48 mesi.

Forfetizzazione "temporanea e variabile" dello straordinario/supplementare: Per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato, è possibile, prevedere un’indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario, ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R. e non concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale.

La forfetizzazione del lavoro straordinario sarà sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5 giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 ore annue.

Dirigenti: non vi sarà specifica retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della ragionevolezza e della normalità, contrattualmente individuati, nel tempo pieno, nel massimo di 22 ore mensili di extraorario, la cui retribuzione è già compresa nella P.B.N.C.M. contrattualmente concordata. Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo (sabato) o di festività settimanale o in orario notturno, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione. In alternativa al pagamento dovuto, l’Azienda potrà disporne il godimento sostitutivo alle condizioni previste dal presente CCNL, con riposo compensativo o con il suo accredito nella Banca delle Ore.

Ferie

Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a:

- 160 ore di ferie annuali,

- 28 giornate di calendario

- 4 settimane di calendario.

Turnisti "6+1+1" (con orario medio di lavoro ordinario di 48 ore ogni 8 giorni): saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato sarà di 16 ore.

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica natalizia o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.

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