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CCNL Servizi di pulizia - Artigianato

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 18/09/2014 - Decorrenza: 01/01/2013 - Scadenza: 31/12/2016

Ultimo aggiornamento

18 dicembre 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Parti Stipulanti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Cna Costruzioni

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Imprese di pulizia

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Cna Imprese di Pulizia

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Cna Servizi alla comunità

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
11662,00 €1662,00 €
21523,52 €1523,52 €
31426,09 €1426,09 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.

La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro.

Limiti: L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 ore annue.

Base di computo: quota oraria della retribuzione base (paga base, contingenza, E.d.r.) al momento della liquidazione di esse.

Maggiorazioni: Il lavoro straordinario deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:

Lavoro straordinario

Percentuale

diurno feriale

25%

notturno

50%

festivo

65%

notturno festivo

75%

 

Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili tra loro (nel senso che la maggiore assorbe la minore) nè con quelle previst per il lavoro svolto nel 6° giorno o nei giorni festivi e in ore notturne.

Ferie

Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate:

- pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
- pari a 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.

Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni.

In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.

Mensilità Aggiuntive

L'impresa corrisponderà entro il 20 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

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