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CCNL Vigilanza Privata

Categoria Retributiva: Servizi Fiduciari

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Tabella in vigore dal

01 aprile 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 28/02/2014 - Decorrenza: 01/02/2013 - Scadenza: 31/12/2015

Ultimo aggiornamento

05 dicembre 2024

Panoramica del Contratto

Servizi di Sicurezza per i quali non è richiesto il possesso del decreto di Guardia Particolare Giurata

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Univ

Unione Nazionale Imprese di Vigilanza privata

Agci Servizi

Associazione Generale Cooperative Italiane Settore dei Servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Confcooperative Federlavoro e Servizi

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Legacoop Produzione e Servizi

Assiv

Associazione Italiana vigilanza Confindustria

Anivp

Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza

Ugl Sicurezza Civile

Unione Generale del Lavoro

Assvigilanza

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/04/2026
LivelloPaga BaseTotale
A2003,05 €2003,05 €
B1822,65 €1822,65 €
C1534,00 €1534,00 €

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Orario di lavoro (Servizi Fiduciari)

La durata dell'orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in 40 ore settimanali di effettivo lavoro distribuite su 5 o 6 giornate lavorative. I divisori convenzionali mensili vengono stabiliti in 173 per la determinazione della retribuzione oraria e 22 o 26 per la determinazione della retribuzione giornaliera. In sede di contrattazione di secondo livello potranno essere concordate diverse modalità di distribuzione dell'orario di lavoro.

In relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 234/2007 si conviene che la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media riferita ad un periodo di mesi 12.

Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 11 per il lavoro straordinario. In caso di ritardo nella sostituzione il lavoratore avvertirà l'Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari, e comunque non superiori alle 2 ore.

Lavoro straordinario (Servizi Fiduciari)

Si considera straordinaria, ai fini retributivi la prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale di lavoro.

Alle prestazioni di lavoro sotto elencate si applicheranno le seguenti maggiorazioni:

Straordinario feriale Diurno
- fino 48a ora settimanale 25%
- dalla 49a ora 30%

Straordinario feriale Notturno
- 35% 

Straordinario domenicale/festivo
- Diurno: 50%
- Notturno: 60% 

Ferie (Servizi Fiduciari)

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 22 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali e di 26 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali. Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane consecutive, nel periodo 1o maggio - 30 settembre, salvo diverse articolazioni concordate tra le parti a livello aziendale.

Mensilità Aggiuntive (Servizi Fiduciari)

Mensilità supplementare (13ma)

Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente Art. per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.

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