CCNL Vigilanza Privata
Categoria Retributiva: Servizi Fiduciari
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 aprile 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 28/02/2014 - Decorrenza: 01/02/2013 - Scadenza: 31/12/2015
Ultimo aggiornamento
08 giugno 2026
Panoramica del Contratto
Servizi di Sicurezza per i quali non è richiesto il possesso del decreto di Guardia Particolare Giurata
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Univ
Unione Nazionale Imprese di Vigilanza privata
Agci Servizi
Associazione Generale Cooperative Italiane Settore dei Servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Confcooperative Federlavoro e Servizi
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Legacoop Produzione e Servizi
Assiv
Associazione Italiana vigilanza Confindustria
Anivp
Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza
Ugl Sicurezza Civile
Unione Generale del Lavoro
Assvigilanza
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2003,05 € | 2003,05 € |
| B | 1822,65 € | 1822,65 € |
| C | 1534,00 € | 1534,00 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Vigilanza Privata (Cisal - Anpit): Ipotesi di Accordo 04/06/2026
Le Parti, ANPIT, UNICA, CISAL Terziario e SINALV CISAL, in data 4 giugno 2026, hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti...
Vigilanza Privata (Cisal - Anpit): aggiornamento istituti contrattuali
Di seguito i principali istituti rinnovati dall'ipotesi di accordo 04/06/2026 Classificazione del personale Le Parti hanno condiviso la necessità di aggiornare la Classificazione...
Orario di lavoro (Servizi Fiduciari)
La durata dell'orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in 40 ore settimanali di effettivo lavoro distribuite su 5 o 6 giornate lavorative. I divisori convenzionali mensili vengono stabiliti in 173 per la determinazione della retribuzione oraria e 22 o 26 per la determinazione della retribuzione giornaliera. In sede di contrattazione di secondo livello potranno essere concordate diverse modalità di distribuzione dell'orario di lavoro.
In relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 234/2007 si conviene che la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media riferita ad un periodo di mesi 12.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 11 per il lavoro straordinario. In caso di ritardo nella sostituzione il lavoratore avvertirà l'Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari, e comunque non superiori alle 2 ore.
Lavoro straordinario (Servizi Fiduciari)
Si considera straordinaria, ai fini retributivi la prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale di lavoro.
Alle prestazioni di lavoro sotto elencate si applicheranno le seguenti maggiorazioni:
Straordinario feriale Diurno
- fino 48a ora settimanale 25%
- dalla 49a ora 30%
Straordinario feriale Notturno
- 35%
Straordinario domenicale/festivo
- Diurno: 50%
- Notturno: 60%
Ferie (Servizi Fiduciari)
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 22 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali e di 26 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali. Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane consecutive, nel periodo 1o maggio - 30 settembre, salvo diverse articolazioni concordate tra le parti a livello aziendale.
Mensilità Aggiuntive (Servizi Fiduciari)
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
La 13ma si intende riferita al periodo annuale 1° gennaio - 31 dicembre e la 14ma al periodo annuale 1° luglio - 30 giugno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità aggiuntive per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati.
A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.
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