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CCNL Servizi Funerari (Fials - Asnaf)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 21/02/2024 - Decorrenza: 01/01/2024 - Scadenza: 31/12/2026

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle Imprese e consorzi, esercenti attività alla persona, attività cimiteriali, attività di trasporto funebre, di onoranze funebri e di polizia mortuaria.

Parti Stipulanti

Asnaf & As

Fials

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
A1842,80 €1842,80 €
A11993,13 €1993,13 €
B2111,45 €2111,45 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni.

L'orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall' Impresa con l'osservanza delle norme di legge in materia.

Per i quadri ed i dirigenti non è previsto il rispetto dei limiti di orario di lavoro e, quindi non ricevono la retribuzione per lavoro straordinario per le ore eccedenti le 40 ore settimanali, va però considerato il legittimo diritto ai riposi giornalieri, riposi settimanali, i permessi, il diritto alle ferie e agli istituti retributivi come la malattia.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è retribuito da una quota oraria della retribuzione in atto e da:

- una maggiorazione del 20% per lo straordinario ordinario diurno e feriale;

- una maggiorazione del 30% per lo straordinario notturno;

- una maggiorazione del 40% per lo straordinario festivo;

- una maggiorazione del 50% per lo straordinario notturno-festivo.

Ferie

Il Lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuite di 26 giornate lavorative. Per i casi in cui l'orario di lavoro non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 8 ore. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni (settimana corta) il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie retribuite spettanti sono ridotte a 22 giornate lavorative, comprensive delle 2 giornate previste dall'articolo 1, comma 1 lettera a) della legge 23 dicembre 1977 n. 937.

Mensilità Aggiuntive

A tutti i lavoratori in servizio spetta una tredicesima mensilità, ha cadenza annuale è corrisposta entro il 15 dicembre.

La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.

L'ammontare della tredicesima è rapportata all'anzianità di servizio maturata nell'anno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno devono essere liquidati al lavoratore tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio.

La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a tutti gli effetti, come mese intero.

Ai lavoratori in servizio al 1° gennaio di ogni anno, le imprese che non hanno definito accordi per la contrattazione di secondo livello con le OO. SS. firmatarie del presente CCNL e fatto salvo accordi di miglior favore, quale il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, verrà corrisposta con la retribuzione del mese di Giugno, una mensilità aggiuntiva pari a:

- Euro 1.000 per la categoria A;

- Euro 1.200 per la categoria B;

- Euro 1.400 per la categoria C;

- Euro 1.600 per la categoria D;

- Euro 1.800 per la categoria E-F.

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