CCNL Servizi postali in appalto
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2025
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Tabella in vigore dal
01 dicembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 14/07/2020 - Decorrenza: 01/01/2017 - Scadenza: 31/12/2021
Ultimo aggiornamento
28 dicembre 2023
Panoramica del Contratto
Dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto
Parti Stipulanti
Uil Poste
Unione Italiana Lavoratori Poste
Slp Cisl
Sindacato dei Lavoratori Poste
Fise Assoposte
Federazione Imprese di Servizi
Slc Cgil
Sindacato Lavoratori Comunicazione
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1349,35 € | 1886,28 € |
| 2 | 1129,77 € | 1661,07 € |
| 3 | 991,63 € | 1519,42 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Servizi postali in appalto: ipotesi di accordo 21/12/2023
Il 21/12/2023 tra Assoposte e SLC-CGIL, SLP-CISL e UIL - POSTE è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per le imprese esercenti ...
Servizi postali in appalto: Aggiornamento minimi contrattuali
SERVIZI POSTALI IN APPALTO Servizi Postali in Appalto Minimi in vigore dal 01/12/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 € 1349,35 € 526,6 € 10,33 € 1886,2...
Orario di lavoro
La durata normale dell'orario di lavoro è quella stabilita dal decreto legislativo n. 66/2003 con le relative deroghe ed eccezioni, fissata in 40 ore settimanali, di norma su cinque o sei giorni.
La durata media dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore settimanali calcolate come media, considerate le esigenze tecnico organizzative settoriali, su un periodo di sei mesi.
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre la durata contrattuale dell'orario di lavoro settimanale ad eccezione delle ore eccedenti in regime di flessibilità (v. "Flessibilità oraria").
Il lavoro straordinario deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
- lavoro straordinario feriale: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 50%;
- lavoro straordinario festivo: 65%;
- lavoro straordinario domenicale (solo per impiegati): 50%.
Limite massimo: 140 annue.
Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 26 giorni lavorativi per 6 giorni lavorativi a settimana; ovvero pari a 22 giorni lavorativi per 5 giorni lavorativi a settimana.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: va corrisposta entro il 20 dicembre, nella misura di una mensilità della retribuzione globale, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini la frazione di mese superiore a 15 giorni si considera mese intero).
Quattordicesima: va corrisposta entro il mese di giugno, nella misura di una mensilità della retribuzione globale, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno, con le modalità previste per la tredicesima mensilità.
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