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CCNL Settore Olistico (Sinape - Confimpresa)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2017

Riferimento CCNL

CCNL del 27/12/2016 - Decorrenza: 01/01/2017 - Scadenza: 31/12/2020

Panoramica del Contratto

Enti e Aziende del Settore Olistico.

Parti Stipulanti

Confimpresa Fipo

Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato

Federazione Italiana Professioni Olistiche

Sinape Cisl

Sindacato Confederale Interdisciplinare Naturopatia e Discipline Olistiche Bionaturali

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2017
LivelloPaga BaseTotale
11395,99 €1395,99 €
21275,26 €1275,26 €
31209,00 €1209,00 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 ore settimanali e di norma di 8 ore giornaliere, che può essere distribuito su 5 o 6 giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13,00 del sabato.

La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 mesi.

L’orario di lavoro, per i minori di diciotto anni, non potrà superare le 8 giornaliere e le 40 settimanali, e non potrà protrarsi oltre le ore 22.00.

Lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario, ovvero quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria:

- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;

- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale;

- 50% per il lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica;

- 50% per il lavoro prestato di notte (dalle 22 alle 6 del mattino), sempre che non si tratti di turni regolari di servizio.

Le varie maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno (e comunque non oltre il 31 dicembre) le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).

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