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CCNL Alimentari - Artigianato

Categoria Retributiva: Somministrazione alimenti - Artigianato

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 agosto 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 06/12/2021 - Decorrenza: 01/01/2019 - Scadenza: 31/12/2022

Ultimo aggiornamento

09 febbraio 2026

Panoramica del Contratto

Settore somministrazione alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione.

Parti Stipulanti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Uila Uil

Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari

Cna Alimentare

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Confartigianato Alimentazione

Flai Cgil

Federazione Lavoratori Agroindustria

Fai Cisl

Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/08/2025
LivelloPaga BaseTotale
A2103,87 €2103,87 €
B1918,92 €1918,92 €
C1807,14 €1807,14 €

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Orario di lavoro (Somministrazione alimenti)

Ai soli fini contrattuali la durata, anche come media su periodi plurisettimanali, dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.

La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, a tal fine utilizzando il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro.

L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana dalla quantità di ore previste come Riduzione dell'orario di lavoro, e ciò a prescindere dall'eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione; se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.

Da tali regimi di orario sono esclusi i Quadri e le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.

L'orario settimanale di lavoro sarà di norma concentrato su 5 giorni. Fatte salve differenti situazioni già in atto, le parti potranno concordare differenti distribuzioni anche individuali dell'orario settimanale di lavoro per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.

Lavoro straordinario (Somministrazione alimenti)

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del:

- 30% se diurno;

- 60% se notturno.

Ferie

I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a 173 ore.

Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni, la durata delle ferie non dovrà essere inferiore a 30 giorni.

Mensilità Aggiuntive (Somministrazione alimenti)

Tredicesima: Ai lavoratori considerati in servizio l'azienda corrisponderà per ciascun anno, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.

Quattordicesima: Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l'azienda corrisponderà ai lavoratori considerati in servizio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.

I periodi di assenza per malattia o infortunio saranno computati nei limiti della conservazione del posto di lavoro e nelle percentuali d'integrazione del trattamento degli istituti previdenziali e assistenziali, ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità.

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