Immagine contratto Sorveglianza antincendio (Confsal - Anisa)

CCNL Sorveglianza antincendio (Confsal - Anisa)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/03/2022
  • Livelli, scatti e indennità
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Tabella in vigore dal

01 marzo 2022

Riferimento CCNL

CCNL del 10/02/2022 - Decorrenza: 10/02/2022 - Scadenza: 09/02/2025

Panoramica del Contratto

Settore Sorveglianza Antincendio

Parti Stipulanti

Anisa

Associazione nazionale delle imprese di sorveglianza antincendio

Confsal Vigili del fuoco

Sindacato autonomo vigili del fuoco

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/03/2022
LivelloPaga BaseTotale
A1892,40 €1892,40 €
B1678,00 €1678,00 €
C1443,60 €1443,60 €

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Orario di lavoro

L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali medie.

L’orario di lavoro ordinario mensile è pari a 173 ore.

Lavoro straordinario

E’ considerato lavoro straordinario quello reso oltre la 173ma ora mensile.

Maggiorazione: 20%.

Non è computabile ai fini degli istituti retributivi indiretti e differiti.

Si applica per il lavoro svolto indifferentemente in orari diurni/notturni.

Personale direttivo:

La presente normativa non trova applicazione nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli da A ad C.

Ferie

I lavoratori hanno diritto a 22 giorni di ferie retribuite all’anno.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: Entro il 23 dicembre di ogni anno si dovrà corrispondere, al personale dipendente, un importo pari ad una mensilità di retribuzione tabellare, aumentata di eventuali scatti di anzianità ed emolumenti aggiuntivi ad personam.

Quattordicesima: Unitamente alla retribuzione del luglio di ogni anno sarà dovuta una quattordicesima retribuzione di importo pari ad una mensilità di retribuzione tabellare, aumentata di eventuali scatti di anzianità ed emolumenti aggiuntivi ad personam.

Ove il rapporto di lavoro sia iniziato o terminato nel corso dell’anno, saranno dovuti tanti dodicesimi quanti sono i mesi effettivamente lavorati. Frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate come mesi interi.

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