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CCNL Studi professionali (Fild - CNL)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/10/2021
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Tabella in vigore dal

01 ottobre 2021

Riferimento CCNL

CCNL del 01/10/2021 - Decorrenza: 01/10/2021 - Scadenza: 30/09/2024

Panoramica del Contratto

Dipendenti da Studi professionali

Parti Stipulanti

Fild

Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti

Fildi Ciu

Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti

Cnl

Confederazione Nazionale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2021
LivelloPaga BaseTotale
Q2133,32 €2133,32 €
11887,85 €1887,85 €
21644,38 €1644,38 €

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Orario di lavoro

La durata media del lavoro effettivo per la generalità dell'azienda è fissata in 40 ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative.

Lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione e di eventuali superminimi con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:

- 15% per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali;

- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;

- 50% nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.

Ferie

Orario settimanale su 6 giorni: Il personale ha diritto a n. 26 giorni di ferie durante l'anno. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile, comprensivi delle giornate di sabato se l'orario è distribuito su 6 giorni.

Orario settimanale su 5 giorni: In caso di regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 giorni lavorativi.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20% della retribuzione.

Quattordicesima mensilità

In coincidenza con il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori una quattordicesima mensilità di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno.

Il pagamento della quattordicesima mensilità avverrà comunque anche nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l'elaborazione del libro unico del lavoro.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello del premio ferie di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l'intero importo della quattordicesima mensilità di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare del premio stesso e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

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