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CCNL Sviluppo Italia - Invitalia

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
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Tabella in vigore dal

01 giugno 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 18/06/2024 - Decorrenza: 01/07/2024 - Scadenza: 30/06/2027

Ultimo aggiornamento

22 luglio 2025

Panoramica del Contratto

Quadri e Impiegati delle Aziende del Gruppo Invitalia

Parti Stipulanti

Uilca Uil

Unione italiana lavoratori Credito

Esattorie e Assicurazioni

Fisac Cgil

Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito

Invitalia

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa

First Cisl

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario

Ugl Credito

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/06/2025
LivelloPaga BaseTotale
A14470,39 €4470,39 €
A23814,12 €3814,12 €
B3697,29 €3697,29 €

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Orario di lavoro

La durata dell’orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì.

Lavoro straordinario

E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di lavoro.

Base di computo: retribuzione oraria con esclusione di indennità, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.

Maggiorazioni: Le seguenti percentuali non sono cumulabili tra loro e la maggiore assorbe la minore.

- 25% per il lavoro feriale

- 55% per il lavoro feriale notturno

- 50% per il lavoro festivo e di sabato

- 65% per il lavoro festivo notturno e lavoro notturno del sabato.

Il lavoro straordinario è considerato notturno se effettuato fra le ore 24.00 e le 5.00 del giorno successivo.

Le ore retribuite come straordinario e le relative maggiorazioni non si calcolano su nessun istituto indiretto o differito in quanto tali importi e/o maggiorazioni sono già comprensivi di eventuali effetti sulle retribuzioni indirette o differite, ivi compreso il trattamento di fine rapporto

Quadri: sono esclusi dalla disciplina contrattuale concernente il lavoro straordinario; per le ore eccedenti il lavoro contrattuale effettuato nella giornata di sabato, è riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo e, per il lavoro effettuato la domenica, una giornata di riposo compensativo.

Ferie

Il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, pari a ore 187 e 45 minuti.

La maturazione delle ferie spettanti a ciascun dipendente è riferita ad anno solare.

Al dipendente assunto nel corso dell’anno compete la maturazione delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi interi di servizio dell’anno.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il pagamento delle ferie non fruite in proporzione ai dodicesimi maturati.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: Al personale dell’Azienda sarà corrisposto, in coincidenza del mese di dicembre, un importo pari ad una mensilità della retribuzione, esclusi gli assegni familiari e l’indennità di cassa,  l'indennità di maneggio denaro e l'indennità centralinisti non vedenti.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di dodici mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’Azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

Quattordicesima: Al personale dell'Azienda sarà corrisposto, in coincidenza del mese di giugno, un importo pari a una mensilità della retribuzione, esclusi gli assegni familiari e l'indennità di cassa, l'indennità di maneggio denaro e l'indennità centralinisti non vedenti.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di dodici mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

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