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CCNL Terziario Avanzato (Cisal - Anpit)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 settembre 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 26/09/2022 - Decorrenza: 01/09/2022 - Scadenza: 31/08/2025

Ultimo aggiornamento

20 febbraio 2024

Panoramica del Contratto

Dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato

Parti Stipulanti

Confedir

Confederazione Autonoma dei Dirigenti

Quadri e Direttivi

Cisal Terziario

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio

Servizi

Terziario e Turismo

Cidec

Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti

Aifes

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro

Anpit

Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario

Cepi

Confederazione Europea Piccole Imprese

Unica

Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio

Servizi e Artigianato

Confimprenditori

Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti

Uai Tcs

Unione del Terziario

Commercio e Servizi

Ciu Unionquadri

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali

Cisal

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Pmi Italia

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/09/2024
LivelloPaga BaseTotale
Dirigente4289,48 €4289,48 €
Quadri3114,28 €3114,28 €
A12655,95 €2655,95 €

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Orario di lavoro

Il normale orario di lavoro, stabilito in 40 ore ordinarie settimanali, normalmente distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana.

Per gli Addetti ai Servizi che lavorano in turni periodici nelle turnistiche "6+1+1" a copertura "H24", il normale orario medio di lavoro settimanale è stabilito in 42 ore ordinarie, distribuito in modo "plurisettimanale" su cicli di 8 giorni (48 ore ordinarie per ciascun ciclo "settimanale" di 8 giorni solari, di cui 6 di lavoro, uno di Festività e uno di Riposo).

Lavoro straordinario

"Lavoro Straordinario" è' il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell'Orario di lavoro giornaliero e/o settimanale normale, così come previsto per la prestazione a Tempo Pieno, con l'esclusione del lavoro svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore), dello straordinario con riposo compensativo (composizione multiperiodale dell'orario di lavoro) o per recupero di ritardi o assenze.

 

Maggiorazioni sulla RON (Retribuzione Oraria Normale): La retribuzione dello straordinario sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R.:

Lavoro straordinario

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato"*

Se "in spezzato " *

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali

14%

17%

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali

17%

20%

In regime diurno in giorno di riposo

-

25%

In regime diurno in giorno festivo

-

28%

In regime notturno in giorno feriale

25%

28%

In regime notturno in giorno di riposo

-

30%

In regime notturno in giorno festivo

-

35%

Straordinario lavoratori discontinui 

(dalla 46o ora settimanale)

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato" *

Se "spezzato" *

Entro le 8 ore settimanali di straordinario

14%

20% **

Oltre le 8 ore settimanali di straordinario

17%

23% **

In regime diurno in giorno di riposo

-

23%

In regime diurno in giorno festivo

-

25%

In regime notturno in giorno feriale

22%

25%

In regime notturno in giorno di riposo

-

28%

In regime notturno in giorno festivo

-

30%

Straordinario con permesso/riposo compensativo**

Maggiorazione oraria

Se "inprolungato" *

Se "in spezzato " *

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di lavoro normale

3%

6%

Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale

6%

9%

In regime diurno in giorno di riposo

-

14%

In regime diurno in giorno festivo

-

17%

In regime notturno in giorno feriale

14%

17%

In regime notturno in giorno di riposo

-

19%

In regime notturno in giorno festivo

-

24%

In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore

(per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario)

Riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione del 15%

 

*Definizioni:
"prolungato": prestazione lavorativa straordinaria richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
 "spezzato": prestazione lavorativa straordinaria richiesta in modo non adiacente all'inizio o alla fine dell'orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti (la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un'ora).

**Straordinario con permesso/riposo compensativo:
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, esso dovrà essere mensilmente retribuito solo con le maggiorazioni della R.O.N. previste nella tabella, accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.
La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario con riposo compensativo sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi a debito o maturati al 31 dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1 ° gennaio.
Il Lavoratore, per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160 ore. In tal caso, le ore eccedenti le 160 dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria maggiorata del 15%.
Lo straordinario effettuato senza l'effettivo godimento del previsto riposo compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e legali del normale lavoro straordinario.

 

Dirigenti, i Quadri ed il Personale Direttivo: non vi sarà specifica retribuzione per l'eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi nel massimo di 30 ore mensili, la cui retribuzione è già compresa nella P.B.N.C.M. contrattualmente concordata.

Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo (sabato) o di festività settimanale o in orario notturno, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.

 

Forfettizzazione "fissa" dello straordinario:

Dirigente, Quadro, A1, A2 (Personale direttivo addetto alla direzione tecnica o amministrativa): La Paga Base Nazionale Mensile già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).

Eventuale lavoro straordinario ricorrente, che sia eccedente tali limiti, dovrà essere retribuito analiticamente o forfetizzato con apposita voce retributiva ad integrazione della R.M.N., prima pattuita.

I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e contrattuale sull'orario di lavoro ogniqualvolta gestiscono e coordinano altri Lavoratori, con responsabilità diretta della disciplina del loro lavoro e dei risultati conseguiti, ordinariamente senza partecipare direttamente ai servizi. Per tali ragioni, in alternativa alla retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere un'indennità di forfetizzazione quale integrazione della R.M.N.

Nei casi di forfettizzazione dello straordinario, la stessa dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. del Lavoratore e sarà, quindi, utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.

Nel caso in cui il Lavoratore si trovi in situazione di prolungata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro straordinario stesso (per oltre tre mesi), l'Azienda potrà mensilmente trattenere la corrispondente voce mensile di forfetizzazione, incrementata del 16,66%, per tener conto dei riflessi sulle retribuzioni indirette delle ferie e della tredicesima mensilità. In caso di prolungata prestazione parziale dello straordinario forfetizzato richiesto, ovvero d'impossibilità, che siano eccedenti sei mesi di calendario, la relativa voce di forfetizzazione potrà essere trattenuta pro-quota, sempre con la maggiorazione del 16,66%. Nell'ipotesi d'impossibilità ricorrente a prestare lo straordinario forfetizzato, vi sarà una sola "carenza" di sei mesi nell'arco mobile di 48 mesi.

 

Forfetizzazione "temporanea e variabile" dello straordinario/supplementare: Per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato, è possibile, prevedere un'indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario.

La forfetizzazione temporanea e variabile non è componente della R.M.N. (Retribuzione Mensile Normale) ma voce della R.M.F. (Retribuzione Mensile di Fatto), ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R.

La forfetizzazione del lavoro straordinario sarà sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5 giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 ore annue.

Ferie

Il Lavoratore dipendente matura 160 ore di ferie annuali, 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario.

Per ciascun mese a tempo pieno lavorato, quindi matura un rateo di 13,33 ore di ferie.

Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell’anno, la maturazione del rateo mensile di ferie avviene  nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.

Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Mensile Normale comprensiva dell'ev. Indennità di turno "6+1+1".

Turnisti  "6+1+1": saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato sarà di 16 ore.

Risarcimento per mancato godimento ferie: i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente dal terzo anno solare precedente, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30%.

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale.

 

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.

In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno da tempo pieno a tempo parziale e/o viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata dalla somma dei ratei mensilmente maturati, rispettivamente, a tempo pieno e a tempo parziale.

Normalmente, nei contratti a tempo determinato, la gratifica natalizia sarà mensilmente anticipata, in aggiunta alle spettanze del mese, riconoscendo a tale titolo l'importo di una Retribuzione Mensile Normale diviso 12.

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