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CCNL Terziario (Confsal - Sistema Comm. e Impresa )

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/11/2025
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Tabella in vigore dal

01 novembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 01/07/2013 - Decorrenza: 01/07/2013 - Scadenza: 30/06/2016

Ultimo aggiornamento

11 settembre 2024

Panoramica del Contratto

Dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa.

Parti Stipulanti

Sistema Impresa

Confederazione delle Imprese e dei Professionisti

Confsal Fisals

Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Aifos

Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2025
LivelloPaga BaseTotale
12504,06 €2506,13 €
22233,58 €2235,65 €
31981,84 €1983,91 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, distribuita su 5 o 6 giorni la settimana.

Tale periodo è computabile anche come durata media nei casi  di orario plurisettimanale,

E' consentito all'Azienda ricorrere ad un orario settimanale minore, attingendo ai permessi retribuiti annui per le ore non lavorate.

Articolazione orario settimanale: l' azienda potrà ricorrere alle seguenti forme di articolazione dell' orario settimanale di lavoro:

  • 40 ore settimanali: con mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un' ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
  • 39 ore settimanali: attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario.
  • 38 ore settimanali: attraverso l' assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario e di 16 delle 32 ore di permesso retribuito per ex festività.

Impianti di distribuzione di carburante: l'orario normale di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.

Aziende distributrici di carburante metano: l' orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali

Impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, con l'assorbimento di 24 ore di permessi retribuiti.

Per le agenzie immobiliari, l'orario normale è di 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni. L'orario settimanale su 5 giorni di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì;

in caso di orario settimanale su 6 giorni, la cessazione dell'attività lavorativa avverrà entro le ore 13.00 del sabato.

Per i call center in outsourcing, l'orario di lavoro può essere continuato, ovvero spezzato.

Nel caso di orario spezzato, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non deve essere, normalmente, inferiore a 3 ore e con un intervallo, di norma, non superiore a 4 ore.

Non si considera orario in turno quello compreso tra le 8:00 e le 23:00; tra un turno ed il successivo di lavoro non possono intercorrere meno di 11 ore.

Per gli operatori di vendita, la prestazione lavorativa è distribuita su 5 giorni alla settimana ovvero su 4 giorni interi e 2 mezze giornate.

La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate è concordata in sede aziendale, tenendo conto delle situazioni locali di fatto.

Lavoro straordinario

Si intendono ore di lavoro straordinario quelle eccedenti l'orario normale di lavoro; le ore di lavoro eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro con regimi di 38 o 39 ore, fino al raggiungimento dell'orario normale settimanale, verranno retribuite come straordinarie. 

Tali ore verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:

-15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;

- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale;

- 30% per le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica;

- 50% per le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte (dalle ore 22 alle 6), sempre che non si tratti di turni regolari di servizio

Preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell' azienda o di un reparto (con diretta responsabilità dell' andamento dei servizi): i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale, che prestano servizio anche fuori dell' orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:

  • la sola maggiorazione del 30% per cento sulla normale retribuzione oraria per le ore prestate la domenica;
  • la normale retribuzione oraria maggiorata del 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;
  • la normale retribuzione oraria maggiorata del 50% per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.

Ferie

Il personale ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedi al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto.

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

La contrattazione di II livello può prevedere che per i contratti a tempo indeterminato la gratifica natalizia possa essere erogata anche in rate mensili per 12 mensilità.

Quattordicesima: Al personale sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno immediatamente precedente (esclusi gli assegni familiari).

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta datagli lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che al 01.07.2013 già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

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