CCNL Terziario e Servizi (Cisal - Cnai Ucict)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 21/12/2024 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2028
Ultimo aggiornamento
22 gennaio 2025
Panoramica del Contratto
Aziende del settore del terziario e servizi, sotto qualsiasi forma e settore merceologico nonché tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore
Parti Stipulanti
Filcom Fismic
Federazione Italiana Lavoratori del Commercio
Cnai
Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori
Fismic Confsal
Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate
Ucict
Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2351,79 € | 2351,79 € |
| 2 | 1917,20 € | 1917,20 € |
| 3 | 1729,18 € | 1729,18 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Terziario e Servizi (Cisal - Cnai Ucict): CCNL 21.12.2024
Le Parti, CNAI, UCICT e CISAL, FENASALC, in data 21.12.2024 hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dalle aziende, per i dipendenti e soci delle cooperative esercen...
Terziario e Servizi (Cisal - Cnai Ucict): Aggiornamento minimi contrattuali
TERZIARIO E SERVIZI (CISAL - CNAI UCICT) Terziario e Servizi (Cisal - Cnai Ucict) Minimi in vigore dal 01/04/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Quadro € 25...
Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali dal lunedì al sabato per un massimo di 8 ore giornaliere e con distribuzione su 5 o 6 giornate lavorative in relazione alle esigenze dell'Azienda o alle disposizioni delle Amministrazioni locali.
Non possono rientrare nella nozione di lavoro effettivo le soste di durata superiore a 15 minuti nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero così come i riposi intermedi presi sia all'interno e sia all'esterno dell'azienda e il tempo per recarsi sul posto di lavoro.
Le Parti, inoltre, concordano sulla possibilità per l'Azienda in relazione a particolari esigenze e con il fine di migliorare il servizio per i consumatori concentrati in flussi di clientela in particolari momenti o periodi dell'anno, di poter aumentare la distribuzione dell'orario complessivo annuale di lavoro. In tale caso, la durata massima della prestazione lavorativa settimanale non può superare le 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 12 mesi.
Le ore di straordinario sono ricomprese nella durata massima media mentre i periodi di assenza per ferie o per malattia (a cui sono equiparati i periodi di infortunio o maternità) non devono essere computati nel calcolo dell'orario medio settimanale massimo di 48 ore.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale per i lavoratori ai quale non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:
- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale;
- 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale;
- 35% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
- 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
- 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Ferie
Il lavoratore dipendente matura un periodo di ferie annuale di 28 giornate di calendario pari a quattro settimane comprensive dei relativi sabati e domeniche.
Il godimento delle ferie deve avvenire per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Mensilità Aggiuntive
In occasione delle feste natalizie l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l'azienda (il periodo superiore a 15 giorni è computato come mese intero).
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