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CCNL Terziario e Turismo (Confsal - Cifa Fedarcom)

Categoria Retributiva: Terziario, Servizi, Commercio (Confsal - Cifa Fedarcom)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 novembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 20/10/2025 - Decorrenza: 01/06/2025 - Scadenza: 31/05/2028

Ultimo aggiornamento

08 gennaio 2026

Panoramica del Contratto

Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo.

Parti Stipulanti

Cifa

Confederazione Italiana Federazioni Autonome

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Confsal Federlavoratori

Federazione di Lavoratori del settore privato

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2810,00 €2810,00 €
1 - ex 71405,00 €1405,00 €
2 - ex 61545,00 €1545,00 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.

Mediante specifico accordo, le OO. SS. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti.

Lavoro straordinario

Sono considerate ore di lavoro straordinario le ore di prestazione lavorativa che eccedono le ore programmate come orario normale della settimana, anche nel caso in cui la programmazione plurisettimanale fissi tale orario in misura inferiore o superiore a 40 ore.

Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive dovute per i giorni feriali e per i giorni festivi, come stabilite nella Parte Settoriale.

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pari ad un mese, ovvero 4 settimane più due giorni, ovvero 26 giorni.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: Nel mese di dicembre di ogni anno ai lavoratori è corrisposta, a titolo di tredicesima mensilità, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestato, considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.

La tredicesima mensilità può essere erogata anche in rate mensili per 12 mensilità, purché ciò sia espressamente previsto dal contratto individuale di lavoro.

Quattordicesima: Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l'azienda corrisponderà ai lavoratori considerati in servizio una quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione normale mensile di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a tali effetti, come mese intero.

I periodi di assenza per malattia o infortunio saranno computati nei limiti della conservazione del posto di lavoro, ai fini della maturazione della quattordicesima mensilità.

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