Immagine contratto Terziario e Turismo (Confsal - Cifa Fedarcom)

CCNL Terziario e Turismo (Confsal - Cifa Fedarcom)

Categoria Retributiva: Terziario, Servizi, Commercio (Confsal - Cifa Fedarcom)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/11/2025
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Consulta la tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito

Tabella in vigore dal

01 novembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 20/10/2025 - Decorrenza: 01/06/2025 - Scadenza: 31/05/2028

Ultimo aggiornamento

08 gennaio 2026

Panoramica del Contratto

Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo.

Parti Stipulanti

Cifa

Confederazione Italiana Federazioni Autonome

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Confsal Federlavoratori

Federazione di Lavoratori del settore privato

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2810,00 €2810,00 €
1 - ex 71405,00 €1405,00 €
2 - ex 61545,00 €1545,00 €

Registrati gratis per consultare la tabella completa

Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiesta

Perché scegliere ilCCNL.it

Tabelle sempre aggiornate

Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.

Notifiche sugli aggiornamenti

Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.

Ricerca intelligente

Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.

Orario di lavoro

La durata dell’orario normale di lavoro è stabilita in n. 40 ore settimanali, fatta salva una sua minore durata stabilita dalle norme di settore o dai contratti aziendali.

L’orario normale settimanale di lavoro è di norma distribuito, per la generalità dei dipendenti, in 5 ovvero 6 giorni lavorativi.

Allorquando ricorrano esigenze tecniche, organizzative, produttive e di servizio, per migliorare la competitività delle imprese, per accrescere le prospettive occupazionali e per favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro, può essere prevista una distribuzione su 4 giorni dell’orario normale settimanale di norma fissato in 36 ore, a parità di retribuzione e senza riassorbimento dei ROL.

Tale diversa distribuzione dell'orario può avvenire soltanto su base volontaria, previo accordo con le organizzazioni sindacali e può interessare la totalità dei lavoratori, gruppi di lavoratori, singoli reparti o uffici e anche un singolo lavoratore.

Lavoro straordinario

Sono considerate ore di lavoro straordinario le ore di prestazione lavorativa che eccedono le ore programmate come orario normale della settimana, anche nel caso in cui la programmazione plurisettimanale fissi tale orario in misura inferiore o superiore a 40 ore.

Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive dovute per i giorni feriali e per i giorni festivi, come stabilite nella Parte Settoriale.

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pari ad un mese, ovvero 4 settimane più due giorni, ovvero 26 giorni.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: Nel mese di dicembre di ogni anno ai lavoratori è corrisposta, a titolo di tredicesima mensilità, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestato, considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.

La tredicesima mensilità può essere erogata anche in rate mensili per 12 mensilità, purché ciò sia espressamente previsto dal contratto individuale di lavoro.

Quattordicesima: Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l'azienda corrisponderà ai lavoratori considerati in servizio una quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione normale mensile di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a tali effetti, come mese intero.

I periodi di assenza per malattia o infortunio saranno computati nei limiti della conservazione del posto di lavoro, ai fini della maturazione della quattordicesima mensilità.

Inizia a consultare il CCNL Terziario e Turismo (Confsal - Cifa Fedarcom)

7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.

Registrati gratis