CCNL Tessili P.I. - Confartigianato
Categoria Retributiva: Tessili e abbigliamento P.I. - Confartigianato
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 22/07/1998 - Decorrenza: 01/07/1995 - Scadenza: 30/06/1999
Panoramica del Contratto
Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda.
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Cna Federmoda
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Ceramica
Cna Produzione
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Moda
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Confartigianato Chimica
Gomma
Plastica e Vetro
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Cna Artistico e tradizionale
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Cna Sarti
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria
Cna Aspel
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria
Uilta Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento
Filtea
Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento
Cna Anpec
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle Cuoio Calzature
Filta
Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento
Confartigianato Ctna Aip
Associazione Pellicceria
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1463,59 € | 1463,59 € |
| 2 | 1738,26 € | 1738,26 € |
| 2 bis | 1784,82 € | 1784,82 € |
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Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.
Nel caso d'introduzione di una distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Lavoro straordinario
È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.
Maggiorazioni: Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto, maggiorata delle sottoindicate percentuali:
lavoro straordinario diurno:
- prime 5 ore settimanali 35%
- ore successive 45%
- lavoro straordinario notturno 56%
- lavoro straordinario festivo diurno 61%
- lavoro straordinario festivo notturno 66%
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva, per i cottimisti, del guadagno di cottimo e per gli operai addetti a lavoro a squadre, dell'1,38% in quanto applicabile.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né tra loro, né con quelle per lavoro ordinario notturno, domenicale e festivo, e la maggiore assorbe la minore.
Impiegati di 7° livello e quadri (non assoggettabili alle limitazioni dell'orario del lavoro): il lavoro normalmente eccedente l'orario ordinario contrattuale prestato con continuità, sarà retribuito con una maggiorazione sullo stipendio della categoria.
Ferie (Operai)
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
Ogni periodo settimanale in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 2 settimane.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
La liquidazione della 13a mensilità sarà effettuata in occasione delle ricorrenze natalizie nella misura annua di 1 mensilità della retribuzione di fatto.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12simi della 13a mensilità per quanti sono i mesi d'anzianità di servizio nell'azienda.
La frazione di mese non inferiore a 2 settimane verrà considerata come mese intero.
Agli effetti della liquidazione della 13a mensilità verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito di previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, ad esclusione di quanto di competenza degli istituti assicurativi e previdenziali.
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