CCNL Tessili e Abbigliamento P.I. - Uniontessile
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 08/07/2008
Panoramica del Contratto
Aziende tessili piccola industria. Aziende che applicavano il CCNL Federazione Italiana Industriali dei Tessilivari e del Cappello, Torcitori della Seta e dei Fili Artificiali e Sintetici, Filatura Serica confluito dal 01.11.2015 nel CCNL Uniontessile
Parti Stipulanti
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uniontessile Confapi
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1558,00 € | 1558,00 € |
| 2 | 1762,14 € | 1762,14 € |
| 3 | 1871,14 € | 1871,14 € |
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Orario di lavoro
Orario su 5 giorni: la durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali. L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.
Turnisti 6x6: nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.
Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata delle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario diurno prime 5 ore: 35%;
- lavoro straordinario diurno ore successive: 45%;
- lavoro straordinario notturno: 56%;
- lavoro straordinario festivo diurno: 61%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 66%.
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva per i cottimisti del guadagno di cottimo e per gli operai addetti a lavoro a squadre della relativa maggiorazione.
Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37ª e la 40ª ora settimanale nei regimi di orario basati su turni di 6 ore (6x6); tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari, determinate con il divisore orario 156.
Ferie (Operai)
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata nella misura annua di una mensilità della retribuzione di fatto.
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