Immagine contratto Tessili e Moda (Confsal - Conflavoro)

CCNL Tessili e Moda (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 aprile 2023

Riferimento CCNL

CCNL del 24/01/2022 - Decorrenza: 01/02/2022 - Scadenza: 30/01/2026

Panoramica del Contratto

Dipendenti da aziende del settore manifatturiero delle pelli, del cuoio, altre materie prime, calzaturiero e tessile

Parti Stipulanti

Confsal Fisals

Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/04/2023
LivelloPaga BaseTotale
Q2265,00 €2265,00 €
12136,50 €2136,50 €
22005,50 €2005,50 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.

Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale  sono considerate lavoro straordinario.

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:

a) lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 15%

b) lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale) 20%

c) lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali) 20%

d) lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale) 30%

e) lavoro straordinario festivo 30%

f) lavoro straordinario festivo notturno 50%

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.

Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.

Per i periodi d'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13a mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 80% della retribuzione.

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