CCNL Trasporto a fune
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/10/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 ottobre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 16/05/2025 - Decorrenza: 01/05/2025 - Scadenza: 30/04/2028
Ultimo aggiornamento
03 novembre 2025
Panoramica del Contratto
Imprese od enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone ed altre attività agli stessi direttamente connesse.
Parti Stipulanti
Anef
Associazione nazionale esercenti funiviari
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Savt
Syndacat autonome Valdotain des travailleurs
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2023,71 € | 2550,38 € |
| 1 S | 2179,27 € | 2707,94 € |
| 2 | 1826,76 € | 2349,60 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Trasporto a fune: CCNL 16/05/2025
Il 9 ottobre 2025 è stato siglato formalmente da ANEF e dalle Organizzazioni Sindacali, il testo del CCNL per gli addetti degli impianti di trasporto a fune, coordinato con le novi...
Trasporto a fune: Welfare contrattuale
Dal 1 gennaio 2020 le aziende destineranno al welfare contrattuale € 100,00 all'anno, da riproporzionare per i lavoratori stagionali in base ai periodi di effettiva durata del cont...
Orario di lavoro
La durata normale contrattuale dell' orario di lavoro è stabilita in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.
Lavoro straordinario
Le ore eccedenti le 40 settimanali sono considerate straordinarie.
Il lavoro straordinario verrà compensato con la retribuzione ordinaria maggiorata delle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario diurno: 20%
- lavoro straordinario notturno: 50%
- lavoro straordinario festivo: 50%
- lavoro straordinario notturno festivo: 50%
Ferie
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di effettivo servizio presso l'azienda ad un periodo di ferie retribuite pari a 4 settimane.
Il lavoratore ha diritto a ulteriore giorno di ferie oltre il secondo anno di effettivo servizio presso l'azienda ed un ulteriore giorno oltre il quarto anno di effettivo servizio.
Ogni settimana è ragguagliata a 6 giorni lavorativi quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro nella settimana.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: l' azienda corrisponde, entro il 20 dicembre, al lavoratore che abbia prestato servizio per l' intero anno, una tredicesima mensilità pari alla ordinaria retribuzione mensile ultima raggiunta. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell' anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia o 13a mensilità quanti sono stati i mesi di servizio prestati presso l' azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni di calendario viene considerata come mese intero.
Quattordicesima: in coincidenza con il pagamento della retribuzione di giugno al lavoratore viene corrisposto un premio annuo o 14a mensilità pari alla retribuzione mensile ordinaria ultima raggiunta. Detta erogazione è riferita ad anno solare ed è frazionabile per mesi interi di servizio in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.
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