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CCNL Trasporto Aereo - FAIRO

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 luglio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 14/07/2011

Ultimo aggiornamento

15 dicembre 2025

Panoramica del Contratto

Vettori Aerei Stranieri operanti in Italia, a valere per il personale di terra, classificato come Quadri, Impiegati ed Operai delle Aziende aderenti alla FAIRO.

Parti Stipulanti

Fairo

Foreign Airlines Industrial Relations Organization

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Ugl Trasporto aereo

Unione Generale del Lavoro

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Assaereo

Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto Aereo

Assohandlers

Associazione Nazionale Operatori Servizi Aeroportuali di Handling

Federcatering

Federazione Italiana delle Imprese di Catering

Assaeroporti

Associazione Italiana dei Gestori Aeroportuali

Assocontrol

Associazione Nazionale degli Operatori dei Servizi della Navigazione Aerea

Aeroporti 2030

Ugl Trasporti

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/07/2025
LivelloPaga BaseTotale
F1S2390,90 €2401,23 €
F12271,40 €2281,73 €
F2/2A2170,55 €2180,88 €

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Orario di lavoro (Fairo)

La durata normale del lavoro è di 37,30 ore settimanali per tutti.

La durata settimanale del lavoro è ripartita su 5 giorni lavorativi.

Lavoro straordinario (Fairo)

Si intende per lavoro straordinario quello che supera i limiti dell'orario normale di lavoro.

Per lavoro straordinario notturno deve intendersi quello compiuto tra le ore 20.00 e le ore 08.00 del giorno successivo.

È lavoro straordinario festivo quello svolto nel giorno destinato al riposo settimanale (normalmente coincidente con la domenica), ovvero in un giorno festivo. Rimangono feriali il sabato o il primo giorno di riposo settimanale (cd. feriale).

Tuttavia, in caso di lavoro straordinario prestato nel primo giorno di riposo settimanale (cd. feriale), ossia quello derivante dalla distribuzione dell'orario di lavoro in cinque giorni, nell'ipotesi in cui tale giorno coincida con una festività infrasettimanale, il dipendente avrà diritto a percepire la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ovvero a chiedere un giorno di riposo compensativo.

Maggiorazioni: sono dovute le seguenti maggiorazioni non cumulabili (la maggiore assorbe la minore):

- lavoro straordinario diurno 40%

- lavoro straordinario festivo 55%

- lavoro straordinario notturno 55%

Nell'ipotesi in cui al dipendente venga richiesta la prestazione di lavoro straordinario notturno o festivo dopo che lo stesso abbia lasciato il luogo di lavoro ad ultimazione dell'orario di servizio, è dovuto un compenso pari a quattro ore di lavoro straordinario notturno o festivo, anche se la prestazione lavorativa abbia avuto una durata inferiore. 

L'importo minimo di cui sopra è aumentato a cinque ore nel caso in cui la prestazione straordinaria richiesta abbia inizio dopo la mezzanotte, sempre che il dipendente sia richiamato in servizio dopo aver lasciato il luogo di lavoro e a meno che non si tratti di anticipato inizio dell'orario di lavoro, nel qual caso si considerano come straordinario notturno le ore di lavoro effettivamente prestate.

Ferie (Fairo)

Al personale spetta un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi, o frazioni, in ragione di ciascun anno di servizio.

Per il primo anno di servizio, il periodo di ferie è fissato in 21 giorni lavorativi, o frazioni.

La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si considera come mese intero.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dipendente spetterà il pagamento delle ferie maturate e non godute ed inciderà sul calcolo del t.f.r..

Mensilità Aggiuntive (Fairo)

Il dipendente ha diritto ad una tredicesima e ad una quattordicesima mensilità (o indennità amministrativa), ciascuna pari ad una mensilità di retribuzione, il cui pagamento dovrà avvenire, rispettivamente, nel mese di dicembre (nei giorni antecedenti il Natale) e nel mese di giugno.

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro abbia inizio o termine nel corso dell'anno, la tredicesima e la quattordicesima mensilità verranno corrisposte in misura pari a tanti dodicesimi della retribuzione mensile quanti sono i mesi di servizio prestati dal dipendente nel corso dell'anno solare di competenza.

A tale proposito, si considera come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, mentre della frazione di mese inferiore a 15 giorni non si terrà conto.

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