CCNL Trasporto Aereo - FAIRO
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 14/07/2011
Ultimo aggiornamento
15 dicembre 2025
Panoramica del Contratto
Vettori Aerei Stranieri operanti in Italia, a valere per il personale di terra, classificato come Quadri, Impiegati ed Operai delle Aziende aderenti alla FAIRO.
Parti Stipulanti
Fairo
Foreign Airlines Industrial Relations Organization
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Ugl Trasporto aereo
Unione Generale del Lavoro
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Assaereo
Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto Aereo
Assohandlers
Associazione Nazionale Operatori Servizi Aeroportuali di Handling
Federcatering
Federazione Italiana delle Imprese di Catering
Assaeroporti
Associazione Italiana dei Gestori Aeroportuali
Assocontrol
Associazione Nazionale degli Operatori dei Servizi della Navigazione Aerea
Aeroporti 2030
Ugl Trasporti
Unione Generale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| F1S | 2390,90 € | 2401,23 € |
| F1 | 2271,40 € | 2281,73 € |
| F2/2A | 2170,55 € | 2180,88 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Trasporto Aereo - FAIRO: testo definitivo CCNL 07/08/2025
A seguito del verbale di accordo del 07/08/2025, è stato stipulato il ccnl del Trasporto Aereo - Parte Specifica Vettori Aerei Stranieri operanti in Italia, a valere per il persona...
Trasporto Aereo - FAIRO: Una tantum
Per il periodo 1-1-2023/31-12-2024 verrà corrisposta entro il mese di settembre 2025 una somma lorda "una tantum" a completa tacitazione, pari a € 1.600,00 per tutti i lavoratori. ...
Orario di lavoro (Fairo)
La durata normale del lavoro è di 37,30 ore settimanali per tutti.
La durata settimanale del lavoro è ripartita su 5 giorni lavorativi.
Lavoro straordinario (Fairo)
Si intende per lavoro straordinario quello che supera i limiti dell'orario normale di lavoro.
Per lavoro straordinario notturno deve intendersi quello compiuto tra le ore 20.00 e le ore 08.00 del giorno successivo.
È lavoro straordinario festivo quello svolto nel giorno destinato al riposo settimanale (normalmente coincidente con la domenica), ovvero in un giorno festivo. Rimangono feriali il sabato o il primo giorno di riposo settimanale (cd. feriale).
Tuttavia, in caso di lavoro straordinario prestato nel primo giorno di riposo settimanale (cd. feriale), ossia quello derivante dalla distribuzione dell'orario di lavoro in cinque giorni, nell'ipotesi in cui tale giorno coincida con una festività infrasettimanale, il dipendente avrà diritto a percepire la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ovvero a chiedere un giorno di riposo compensativo.
Maggiorazioni: sono dovute le seguenti maggiorazioni non cumulabili (la maggiore assorbe la minore):
- lavoro straordinario diurno 40%
- lavoro straordinario festivo 55%
- lavoro straordinario notturno 55%
Nell'ipotesi in cui al dipendente venga richiesta la prestazione di lavoro straordinario notturno o festivo dopo che lo stesso abbia lasciato il luogo di lavoro ad ultimazione dell'orario di servizio, è dovuto un compenso pari a quattro ore di lavoro straordinario notturno o festivo, anche se la prestazione lavorativa abbia avuto una durata inferiore.
L'importo minimo di cui sopra è aumentato a cinque ore nel caso in cui la prestazione straordinaria richiesta abbia inizio dopo la mezzanotte, sempre che il dipendente sia richiamato in servizio dopo aver lasciato il luogo di lavoro e a meno che non si tratti di anticipato inizio dell'orario di lavoro, nel qual caso si considerano come straordinario notturno le ore di lavoro effettivamente prestate.
Ferie (Fairo)
Al personale spetta un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi, o frazioni, in ragione di ciascun anno di servizio.
Per il primo anno di servizio, il periodo di ferie è fissato in 21 giorni lavorativi, o frazioni.
La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si considera come mese intero.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dipendente spetterà il pagamento delle ferie maturate e non godute ed inciderà sul calcolo del t.f.r..
Mensilità Aggiuntive (Fairo)
Il dipendente ha diritto ad una tredicesima e ad una quattordicesima mensilità (o indennità amministrativa), ciascuna pari ad una mensilità di retribuzione, il cui pagamento dovrà avvenire, rispettivamente, nel mese di dicembre (nei giorni antecedenti il Natale) e nel mese di giugno.
Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro abbia inizio o termine nel corso dell'anno, la tredicesima e la quattordicesima mensilità verranno corrisposte in misura pari a tanti dodicesimi della retribuzione mensile quanti sono i mesi di servizio prestati dal dipendente nel corso dell'anno solare di competenza.
A tale proposito, si considera come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, mentre della frazione di mese inferiore a 15 giorni non si terrà conto.
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