CCNL Trasporto Aereo - Attività aeroportuali
Categoria Retributiva: Trasporto Aereo - Gestione Aeroportuale
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 07/02/2025 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2027
Ultimo aggiornamento
15 dicembre 2025
Panoramica del Contratto
Trasporto Aereo - Gestori aeroportuali
Parti Stipulanti
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Assaeroporti
Associazione Italiana dei Gestori Aeroportuali
Ugl Trasporto aereo
Unione Generale del Lavoro
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Fairo
Foreign Airlines Industrial Relations Organization
Assaereo
Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto Aereo
Assohandlers
Associazione Nazionale Operatori Servizi Aeroportuali di Handling
Federcatering
Federazione Italiana delle Imprese di Catering
Assocontrol
Associazione Nazionale degli Operatori dei Servizi della Navigazione Aerea
Aeroporti 2030
Ugl Trasporti
Unione Generale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1820,06 € | 2353,18 € |
| 1S | 2005,78 € | 2542,48 € |
| 2A | 1664,05 € | 2194,12 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Trasporto Aereo - FAIRO: testo definitivo CCNL 07/08/2025
A seguito del verbale di accordo del 07/08/2025, è stato stipulato il ccnl del Trasporto Aereo - Parte Specifica Vettori Aerei Stranieri operanti in Italia, a valere per il persona...
Trasporto Aereo - Gestione Aeroportuale: Previdenza complementare
Dall’1.1.2026 la quota azienda in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Prevaer passa dal 2,50% al 3,00%....
Orario di lavoro (Gestione Aeroportuale)
La durata normale dell'orario effettivo di lavoro, definito dalla direzione, è fissata nella misura settimanale di 38 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori distribuite su 5 o 6 giorni la settimana.
Ai quadri non si applicheranno le limitazioni in materia di orario di lavoro.
Lavoro straordinario (Gestione Aeroportuale)
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la durata giornaliera di lavoro.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario omnicomprensive su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita ivi compreso il TFR, sono le seguenti:
- straordinario diurno feriale, 25%;
- straordinario diurno prestato in giorni feriali non lavorativi, 30%;
- straordinario notturno e festivo, 45%.
Al personale con funzioni direttive non si applicano le limitazioni in materia di orario di lavoro.
Ferie (Gestione Aeroportuale)
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di riposo retribuito la cui durata, stabilita in giorni lavorativi, risulta dal seguente prospetto:
|
Anzianità aziendale |
Giorni di ferie |
|
Fino a 1 anno |
20 giorni |
|
Oltre 1 anno e fino a 2 anni |
21 giorni |
|
Oltre 2 anni e fino a 10 anni |
22 giorni |
|
Oltre 10 anni |
23 giorni |
In caso di applicazione di orario di lavoro settimanale su 6 giornate lavorative, il coefficiente da utilizzare è pari a 1,2.
Spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestazione. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate per mese intero, mentre sono trascurate le frazioni inferiori a 15 giorni.
Mensilità Aggiuntive (Gestione Aeroportuale)
Tredicesima: la società corrisponde al personale una tredicesima mensilità, pari alla retribuzione mensile di fatto percepita per il mese di dicembre; la corresponsione di tale mensilità avviene entro il 20 del mese di dicembre di ciascun anno.
Quattordicesima: l'Azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità, costituita dagli stessi elementi che compongono la tredicesima, riferiti alla retribuzione in atto al mese di giugno di ogni anno.
La corresponsione della quattordicesima mensilità avverrà contemporaneamente alla liquidazione della retribuzione del mese di giugno ed è riferita all'anno che precede l'anno di pagamento, vale a dire al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
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