CCNL Turismo (Ugl - Federterziario)
Categoria Retributiva: Turismo - Aziende maggiori (Ugl - Federterziario)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/03/2022
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 marzo 2022
Riferimento CCNL
CCNL del 16/03/2022 - Decorrenza: 16/03/2022 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
08 giugno 2026
Panoramica del Contratto
Aziende maggiori dei comparti: Aziende alberghiere, Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, Aziende pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Alberghi diurni, Porti ed approdi turistici, Rifugi alpini
Parti Stipulanti
Federterziario
Federazione Italiana del Terziario
dei Servizi
del Lavoro Autonomo Professionale
della Piccola Impresa Industriale
Commerciale
Turistica ed Artigiana
Ugl Terziario
Unione Generale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2245,00 € | 2245,00 € |
| B | 2070,10 € | 2070,10 € |
| 1 | 1932,00 € | 1932,00 € |
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Orario di lavoro (Stabilimenti balneari)
La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 5 giornate e mezzo.
Per la disciplina generale v. la voce "Orario di lavoro"
Lavoro straordinario (Az. Alberghiere)
Maggiorazioni per lavoro straordinario:
- diurno: 30%.
- notturno (tra le ore 24 e le ore 5): 50%.
Non è considerato lavoro straordinario quello compreso in regolari turni periodici ovvero quello svolto dal personale adibito a servizi notturni.
Ferie (Az. Alberghiere)
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati, determinati in ventiseiesimi, relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di ferie.
Mensilità Aggiuntive (Az. Albeghiere)
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13/ma, 14/ma, i giorni lavorati, determinati in ventiseiesimi, relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di 13/ma, 14/ma
Per la restante disciplina vedi disciplina generale alla voce "Mensilità aggiuntive"
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