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CCNL Turismo (Ugl - Federterziario)

Categoria Retributiva: Turismo - Aziende maggiori (Ugl - Federterziario)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/03/2022
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Tabella in vigore dal

01 marzo 2022

Riferimento CCNL

CCNL del 16/03/2022 - Decorrenza: 16/03/2022 - Scadenza: 31/12/2025

Panoramica del Contratto

Aziende maggiori dei comparti: Aziende alberghiere, Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, Aziende pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Alberghi diurni, Porti ed approdi turistici, Rifugi alpini

Parti Stipulanti

Federterziario

Federazione Italiana del Terziario

dei Servizi

del Lavoro Autonomo Professionale

della Piccola Impresa Industriale

Commerciale

Turistica ed Artigiana

Ugl Terziario

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/03/2022
LivelloPaga BaseTotale
A2245,00 €2245,00 €
B2070,10 €2070,10 €
11932,00 €1932,00 €

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Orario di lavoro

La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.

Distribuzione dell'orario: v. le seguenti voci

"Orario di lavoro (Az. Alberghiere)"
"Orario di lavoro (Complessi turistici all'aria aperta)"
"Orario di lavoro (Impr. di viaggio e turismo)"
"Orario di lavoro (Pubblici esercizi)"
"Orario di lavoro (Stabilimenti balneari)"

Lavoro straordinario

Si intende per lavoro straordinario quello eccedente il normale orario contrattuale.

Ferie

Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 giorni annui.

A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornate.

Al personale è dovuta, durante le ferie, la normale retribuzione in atto.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, per la determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile ogni 30 gg. di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 gg.. La frazione inferiore ai 15 gg. non verrà considerata. 

Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia o infortunio.

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: in occasione delle ricorrenze natalizie spetta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 gg. di calendario, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore a 15 gg.. La frazione inferiore ai 15 gg. non verrà considerata.

L'azienda ed i suoi lavoratori possono convenire il pagamento della gratifica natalizia in dodicesimi unitamente al trattamento economico mensile.

Quattordicesima: con la retribuzione del mese di luglio sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.

I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i 12 mesi precedenti il 1o luglio.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti il 10 luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 gg. di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 gg.. La frazione inferiore ai 15 gg. non verrà considerata.

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