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CCNL Turismo (Ugl - Federterziario)

Categoria Retributiva: Turismo - Aziende maggiori (Ugl - Federterziario)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 marzo 2022

Riferimento CCNL

CCNL del 16/03/2022 - Decorrenza: 16/03/2022 - Scadenza: 31/12/2025

Ultimo aggiornamento

08 giugno 2026

Panoramica del Contratto

Aziende maggiori dei comparti: Aziende alberghiere, Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, Aziende pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Alberghi diurni, Porti ed approdi turistici, Rifugi alpini

Parti Stipulanti

Federterziario

Federazione Italiana del Terziario

dei Servizi

del Lavoro Autonomo Professionale

della Piccola Impresa Industriale

Commerciale

Turistica ed Artigiana

Ugl Terziario

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/03/2022
LivelloPaga BaseTotale
A2245,00 €2245,00 €
B2070,10 €2070,10 €
11932,00 €1932,00 €

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Orario di lavoro (Stabilimenti balneari)

La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 5 giornate e mezzo.

Per la disciplina generale v. la voce "Orario di lavoro"

Lavoro straordinario (Az. Alberghiere)

Maggiorazioni per lavoro straordinario:

- diurno: 30%.

- notturno (tra le ore 24 e le ore 5): 50%.

Non è considerato lavoro straordinario quello compreso in regolari turni periodici ovvero quello svolto dal personale adibito a servizi notturni.

Ferie (Az. Alberghiere)

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati, determinati in ventiseiesimi, relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di ferie.

Mensilità Aggiuntive (Az. Albeghiere)

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13/ma, 14/ma, i giorni lavorati, determinati in ventiseiesimi, relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di 13/ma, 14/ma

Per la restante disciplina vedi disciplina generale alla voce "Mensilità aggiuntive"

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