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CCNL Turismo - Cooperative (Confsal - Unci)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2012
  • Livelli, scatti e indennità
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Tabella in vigore dal

01 aprile 2012

Riferimento CCNL

CCNL del 10/07/2007 - Decorrenza: 01/06/2007 - Scadenza: 31/05/2011

Panoramica del Contratto

Cooperative aderenti all'UNCI

Parti Stipulanti

Unci

Unione Nazionale Cooperative Italiane

Confsal Fisals

Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/04/2012
LivelloPaga BaseTotale
11540,52 €1540,52 €
21432,03 €1432,03 €
31374,11 €1374,11 €

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Orario di lavoro

La durata del lavoro contrattuale mensile è di 173 ore, quello settimanale è normalmente di 40 ore per un massimo di 8 ore giornaliere, distribuito in non meno di cinque giorni.

Lavoro straordinario

Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, per i lavoratori ai quali non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:

1. 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale (c. d. lavoro supplementare);
2. 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale

Ferie

Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario.

A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6  giorni.

Mensilità Aggiuntive

In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza.

La gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di dicembre.

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