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CCNL Turismo (Cisal - Anpit Confazienda)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 aprile 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 24/05/2022 - Decorrenza: 01/05/2022 - Scadenza: 30/04/2025

Ultimo aggiornamento

24 marzo 2026

Panoramica del Contratto

Aziende dei settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi

Parti Stipulanti

Cisal Terziario

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio

Servizi

Terziario e Turismo

Aifes

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro

Anpit

Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario

Ateca

Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani

Cisal

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Unica

Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio

Servizi e Artigianato

Confedir

Confederazione Autonoma dei Dirigenti

Quadri e Direttivi

Cidec

Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti

Aiav

Associazione Italiana Agenti di Viaggio

Confimprenditori

Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/04/2026
LivelloPaga BaseTotale
B11899,96 €1899,96 €
B21721,85 €1721,85 €
C11548,91 €1548,91 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali e, di norma, 8 ore giornaliere. Esse sono normalmente distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quello prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell'Orario di lavoro giornaliero e/o settimanale normale, così come previsto per la prestazione a Tempo pieno.

 

Maggiorazioni sulla RON (Retribuzione Oraria Normale): La retribuzione dello straordinario sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R.:

Straordinario

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato"*

Se "in spezzato"*

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali

14%

17%

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali

17%

20%

In regime diurno in giorno di riposo

-

25%

In regime diurno in giorno festivo

-

30%

In regime notturno in giorno feriale

25%

28%

In regime notturno in giorno di riposo

-

30%

In regime notturno in giorno festivo

-

35%

Straordinario
con permesso/riposo compensativo

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato" *

Se "in spezzato" *

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziali, entro il 25% dell'orario di lavoro normale

3%

6%

Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziali, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale

6%

9%

In regime diurno in giorno di riposo

-

14%

In regime diurno in giorno festivo

-

19%

In regime notturno in giorno feriale

14%

17%

In regime notturno in giorno di riposo

-

19%

In regime notturno in giorno festivo

-

24%

In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore, in alternativa al godimento del permesso (per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario)

Riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione del 15%

Straordinario
lavoratori discontinui

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato" *

Se "spezzato" *

Entro le 8 ore settimanali di straordinario

14%

20% 

Oltre le 8 ore settimanali di straordinario

17%

23% 

In regime diurno in giorno di riposo

-

23%

In regime diurno in giorno festivo

-

25%

In regime notturno in giorno feriale

22%

25%

In regime notturno in giorno di riposo

-

28%

In regime notturno in giorno festivo

-

30%

 

* "prolungato": anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
* "spezzato": prestazione lavorativa richiesta  in modo non adiacente all'inizio o alla fine dell'orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti

 

Forfettizzazione "fissa" dello straordinario:

Quadro, Impiegato A1 e Impiegato A2 (Personale direttivo addetto alla direzione tecnica, commerciale o amministrativa): non vi sarà specifica retribuzione per l'eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità, nel tempo pieno: al massimo 22 ore mensili

Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.

In alternativa al pagamento dovuto, l'Azienda, all'atto della richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione, alle condizioni previste dal presente CCNL, con riposo compensativo o con il suo accredito nella Banca delle Ore.

I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e contrattuale sull'orario di lavoro ogniqualvolta gestiscano e coordinino altri Lavoratori, con responsabilità diretta della disciplina del loro lavoro e dei risultati conseguiti, ordinariamente senza partecipare direttamente ai servizi. Per tali ragioni, per i Lavoratori di livello B1 e B2, in alternativa alla retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere un'indennità mensile di forfetizzazione.

Nei casi di forfettizzazione "fissa" e continuativa dello straordinario, cioè non soggetta a verifiche periodiche di congruità, la stessa non avrà valore indennitario, ma dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. del Lavoratore e, in tal caso, sarà utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.

 

Forfetizzazione "temporanea e variabile": Per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato, è possibile, prevedere un'indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario, ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R.

La forfetizzazione del lavoro straordinario sarà sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5 giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 ore annue.

Ferie

Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a:

- 160 ore di ferie annuali,

- 28 giornate di calendario

- 4 settimane di calendario.

 

Turnisti "6+1+1" (con orario medio di lavoro ordinario di 48 ore ogni 8 giorni): saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato sarà di 16 ore.

 

Idennità sostitutiva per ferie: a domanda del Lavoratore e con accordo dell'Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati, con l'indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30%  quale risarcimento per il mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente oltre il terzo anno solare precedente.

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale che, nel Tempo Parziale, sarà moltiplicata per l'Indice di prestazione.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.

 

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