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CCNL Turismo - Confcommercio

Categoria Retributiva: Turismo Confcommercio - Agenzie di viaggi minori

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 settembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 20/02/2010 - Decorrenza: 01/01/2010 - Scadenza: 30/04/2013

Ultimo aggiornamento

31 luglio 2024

Panoramica del Contratto

Imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggi e turismo. Si definiscono agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie, di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Federalberghi

Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

Fiavet

Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo

Confcommercio Imprese per l'Italia

Fipe

Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Faita Federcamping Confcommercio

Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/09/2025
LivelloPaga BaseTotale
12000,05 €2000,05 €
QA2338,43 €2338,43 €
QB2164,96 €2164,96 €

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Orario di lavoro

La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in cinque giornate.

Lavoro straordinario

Si intende per lavoro straordinario  quello eccedente il normale orario contrattuale; è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del:

- 30% per le ore straordinarie di lavoro diurno prestato nei giorni feriali;
- 40% per le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi;
- 50% per le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio.
Le varie maggiorazioni previste dal presente paragrafo non sono cumulabili tra loro.

Ferie

Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornate.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Quattordicesima mensilità: a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno esclusi gli assegni familiari. La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.

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