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CCNL Turismo - Confesercenti

Categoria Retributiva: Turismo Confesercenti - Campeggi

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 giugno 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 04/03/2010 - Decorrenza: 01/01/2010 - Scadenza: 30/04/2013

Ultimo aggiornamento

24 luglio 2024

Panoramica del Contratto

Campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fiba

Federazione Italiana Imprese Balneari

Asshotel

Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Confesercenti

Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi

Assocamping

Associazione dei Campeggi turistico-ricettivi dell'aria aperta

Assoviaggi

Associazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo

Fiepet

Federazione Italiana Esercizi Pubblici e Turistici

Assoturismo

Federazione italiana del turismo

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/06/2025
LivelloPaga BaseTotale
QA2366,94 €2366,94 €
QB2191,35 €2191,35 €
12041,68 €2041,68 €

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Orario di lavoro

La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.

Lavoro straordinario (Complessi turistici all'aria aperta)

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno e del 60% se notturno.

Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 24 e le ore 6.

La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.

Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

Ferie

Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nelle misura di 26 giorni.

A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.

Quattordicesima mensilità: a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.

La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.

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