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CCNL Turismo - Confesercenti

Categoria Retributiva: Turismo Confesercenti - Stabilimenti balneari

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
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Tabella in vigore dal

01 giugno 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 04/03/2010 - Decorrenza: 01/01/2010 - Scadenza: 30/04/2013

Ultimo aggiornamento

24 luglio 2024

Panoramica del Contratto

Stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fiba

Federazione Italiana Imprese Balneari

Asshotel

Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Confesercenti

Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi

Assocamping

Associazione dei Campeggi turistico-ricettivi dell'aria aperta

Assoviaggi

Associazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo

Fiepet

Federazione Italiana Esercizi Pubblici e Turistici

Assoturismo

Federazione italiana del turismo

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/06/2025
LivelloPaga BaseTotale
QA1854,49 €2397,19 €
11517,16 €2053,87 €
21337,33 €1868,92 €

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Orario di lavoro (Stabilimenti balneari)

La durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in:

- 40 ore per il personale impiegatizio

- 44 ore per il personale non impiegatizio.

La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in sei giornate.

Lavoro straordinario (Stabilimenti balneari)

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno e del 60% se notturno.

Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 24 e le ore 6.

La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.

Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

Ferie

Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nelle misura di 26 giorni.

A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.

Per i periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") nonché i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità.

Quattordicesima mensilità: a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.

La quattordicesima dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.

A far data dalla sottoscrizione del presente contratto i periodi di congedo di maternità e di paternità ("alternativo" ed "obbligatorio"), devono essere computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.

A far data dal 1° dicembre 2027 i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.

Norme comuni

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima o quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate.

La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni.

La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. 

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