CCNL Turismo - Confindustria
Categoria Retributiva: Turismo Confindustria - Campeggi
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 giugno 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 14/11/2016 - Scadenza: 31/01/2018
Ultimo aggiornamento
27 dicembre 2024
Panoramica del Contratto
Aziende turistiche all'aria aperta
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Astoi Confindustria Viaggi
Associazioni Turismo Organizzato
Federturismo Confindustria
Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Assointrattenimento
Associazione Imprenditori Intrattenimento
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Aica
Associazione Italiana Confindustria Alberghi
Ucina Confindustria Nautica
Assomarinas
Associazione Imprenditori Turistici Balneari
Assobalneari Italia
Associazione Imprenditori Turistici Balneari
Anesv
Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 2379,89 € | 2379,89 € |
| A2 | 2203,82 € | 2203,82 € |
| B1 | 2053,74 € | 2053,74 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Il giorno 21 dicembre 2024 Federturismo Confindustria ed AICA hanno stipulato con Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil l'ipotesi di rinnovo del CCNL Industria Turistica del 1...
Turismo Confindustria - Alberghi: Aggiornamento minimi contrattuali
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Orario di lavoro
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.
Lavoro straordinario
Si intende per lavoro straordinario quello eccedente il normale orario contrattuale.
Ferie
Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: viene corrisposta in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale, pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, ex indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonchè per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
Quattordicesima: viene corrisposta con la retribuzione del mese di luglio, una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, ex indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, sempre che sia stato superato il periodo di prova, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonchè per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
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