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CCNL Terziario e Turismo (Confsal - Cifa Fedarcom)

Categoria Retributiva: Turismo, Pubblici esercizi (Confsal - Cifa Fedarcom)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 giugno 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 20/10/2025 - Decorrenza: 01/06/2025 - Scadenza: 31/05/2028

Ultimo aggiornamento

08 gennaio 2026

Panoramica del Contratto

Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo.

Parti Stipulanti

Cifa

Confederazione Italiana Federazioni Autonome

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Confsal Federlavoratori

Federazione di Lavoratori del settore privato

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/06/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2220,00 €2220,00 €
1 - ex 71390,00 €1390,00 €
2 - ex 61480,00 €1480,00 €

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Orario di lavoro

La durata dell’orario normale di lavoro è stabilita in n. 40 ore settimanali, fatta salva una sua minore durata stabilita dalle norme di settore o dai contratti aziendali.

L’orario normale settimanale di lavoro è di norma distribuito, per la generalità dei dipendenti, in 5 ovvero 6 giorni lavorativi.

Allorquando ricorrano esigenze tecniche, organizzative, produttive e di servizio, per migliorare la competitività delle imprese, per accrescere le prospettive occupazionali e per favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro, può essere prevista una distribuzione su 4 giorni dell’orario normale settimanale di norma fissato in 36 ore, a parità di retribuzione e senza riassorbimento dei ROL.

Tale diversa distribuzione dell'orario può avvenire soltanto su base volontaria, previo accordo con le organizzazioni sindacali e può interessare la totalità dei lavoratori, gruppi di lavoratori, singoli reparti o uffici e anche un singolo lavoratore.

Lavoro straordinario

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:

a) lavoro straordinario diurno feriale (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 15%;

b) lavoro straordinario diurno feriale (eccedenti la 48a ora settimanale) 20%;

c) lavoro straordinario notturno (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 35%;

d) lavoro straordinario notturno (eccedenti la 48a ora settimanale) 40%;

e) lavoro straordinario festivo 30%;

f) lavoro straordinario festivo notturno 50%.

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi.

Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi. 

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: Nel mese di dicembre di ogni anno ai lavoratori è corrisposta, a titolo di tredicesima mensilità, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestato, considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.

La tredicesima mensilità può essere erogata anche in rate mensili per 12 mensilità, purché ciò sia espressamente previsto dal contratto individuale di lavoro.

Quattordicesima: Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l'azienda corrisponderà ai lavoratori considerati in servizio una quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione normale mensile di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a tali effetti, come mese intero.

I periodi di assenza per malattia o infortunio saranno computati nei limiti della conservazione del posto di lavoro, ai fini della maturazione della quattordicesima mensilità.

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