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CCNL Vetro - Industria

Categoria Retributiva: Vetro Trasformazione - Industria

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 aprile 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 10/02/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025

Ultimo aggiornamento

23 gennaio 2024

Panoramica del Contratto

Aziende che producono vetro – Settore della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro - seconde lavorazioni del vetro piano).

Parti Stipulanti

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Assovetro

Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/04/2025
LivelloPaga BaseTotale
11128,79 €1651,73 €
21265,39 €1790,67 €
31410,80 €1938,25 €

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Orario di lavoro

Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.

Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzioni di orario di lavoro.

L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo verrà di norma distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario (oltre l'orario di legge di 40 ore settimanali) deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.

È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.

È lavoro festivo, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui appresso, quello effettuato in giornata di riposo compensativo di lavoro domenicale, di domenica senza riposo compensativo e nelle ricorrenze festive.

Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:

- lavoro straordinario (dalla 41a alla 48a): 18%

- lavoro straordinario diurno feriale (49a ora): 22%

- lavoro straordinario diurno feriale (ore successive): 30%

- lavoro straordinario notturno: 50%

- lavoro straordinario festivo: 65%

Le maggiorazioni in percentuale sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Tali percentuali verranno calcolate, per i lavoratori di cui al gruppo 3), sulla quota oraria degli elementi della retribuzione mensile.

La quota oraria per i cottimisti va maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo.

Per la categoria dei lavoratori di cui al gruppo 1) la retribuzione oraria, ai soli effetti del calcolo delle maggiorazioni, viene ottenuta dividendo per 165 la retribuzione mensile.

Per i lavoratori di cui al gruppo 2) la quota oraria si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile.

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati:

Lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3):

- 20 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;

- 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti;

- 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti;

- 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti;

- 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.

I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad ulteriori 3 giorni di ferie annuali fino al limite massimo di 28 giorni lavorativi. Per i predetti lavoratori, assunti successivamente alla data del 21 novembre 1990, vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui alla precedente normativa, entro il limite massimo di 25 giorni complessivi.

Mensilità Aggiuntive

In occasione delle feste di Natale l'Azienda corrisponderà al lavoratore una 13esima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla Vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore verranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13esima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto, come mese intero.

Non si farà luogo a trattenute sulla 13esima mensilità per le assenze dal lavoro dovute ad infortunio o malattia, entro i rispettivi limiti della conservazione del posto nonché per l'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

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