CCNL Vetro - Industria
Categoria Retributiva: Vetro Trasformazione - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 10/02/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
20 maggio 2026
Panoramica del Contratto
Aziende che producono vetro – Settore della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro - seconde lavorazioni del vetro piano).
Parti Stipulanti
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Assovetro
Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1166,10 € | 1689,04 € |
| 2 | 1307,18 € | 1832,46 € |
| 3 | 1457,44 € | 1984,89 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Vetro - Industria: Scioglimento della riserva per Ipotesi di accordo 09/04/2026
A seguito della firma dell’Ipotesi di Accordo del rinnovo del contratto INDUSTRIA VETRO, LAMPADE e DISPLAY del 9 aprile 2026 e, dopo consultazione e voto certificato tra i lavorato...
Vetro - Industria: Aggiornamento istituti contrattuali
Con decorrenza dalla data di stipula dell'Accordo di rinnovo 09/04/2026, sono aggiornati i seguenti istituti contrattuali: Lavoro a tempo determinato: Causali: il contratto di la...
Orario di lavoro
Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzioni di orario di lavoro.
L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo verrà di norma distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario (oltre l'orario di legge di 40 ore settimanali) deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
È lavoro festivo, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui appresso, quello effettuato in giornata di riposo compensativo di lavoro domenicale, di domenica senza riposo compensativo e nelle ricorrenze festive.
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
- lavoro straordinario (dalla 41a alla 48a): 18%
- lavoro straordinario diurno feriale (49a ora): 22%
- lavoro straordinario diurno feriale (ore successive): 30%
- lavoro straordinario notturno: 50%
- lavoro straordinario festivo: 65%
Le maggiorazioni in percentuale sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Tali percentuali verranno calcolate, per i lavoratori di cui al gruppo 3), sulla quota oraria degli elementi della retribuzione mensile.
La quota oraria per i cottimisti va maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo.
Per la categoria dei lavoratori di cui al gruppo 1) la retribuzione oraria, ai soli effetti del calcolo delle maggiorazioni, viene ottenuta dividendo per 165 la retribuzione mensile.
Per i lavoratori di cui al gruppo 2) la quota oraria si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile.
Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati:
Lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3):
- 20 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;
- 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti;
- 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti;
- 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti;
- 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.
I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad ulteriori 3 giorni di ferie annuali fino al limite massimo di 28 giorni lavorativi. Per i predetti lavoratori, assunti successivamente alla data del 21 novembre 1990, vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui alla precedente normativa, entro il limite massimo di 25 giorni complessivi.
Premio speciale
A fine giugno verrà corrisposto un premio speciale nella misura di 100 ore di retribuzione costituita da:
- Minimo tabellare in vigore alle singole scadenze - dedotti gli importi di cui alla tabella riportata di seguito aumentato dell'importo degli scatti di anzianità in atto al momento della corresponsione del premio stesso.
Allegato 2 - IMPORTI PER LE DETRAZIONI PREMIO SPECIALE
|
Parametro |
Livello |
Importi da detrarre |
|
100 |
1 |
42,64 |
|
112 |
2 |
42,03 |
|
125 |
3 |
52,77 |
|
128 |
3A |
52,77 |
|
134 |
4 |
67,30 |
|
147 |
5 |
92,38 |
|
152 |
5A |
92,38 |
|
157 |
6 |
92,38 |
|
161 |
6A |
92,38 |
|
179 |
7 |
92,38 |
|
184 |
7A |
92,38 |
|
201 |
8 |
92,38 |
|
207 |
8A |
92,38 |
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi di premio per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.
Non saranno detratti i ratei di premio afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio, malattia e infortunio entro i rispettivi limiti della conservazione del posto.
Analoghe corresponsioni o gratificazioni già in atto presso le aziende saranno assorbite fino a concorrenza.
Infortunio sul lavoro o malattia professionale: per il periodo nel quale il lavoratore percepisce esclusivamente il trattamento economico erogato dagli Istituti assicuratori, l'azienda dedurrà dall'importo del premio speciale le quote già corrisposte a tale titolo al lavoratore dai predetti Istituti.
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