CCNL Chimici e ceramiche fino a 49 dipendenti
Categoria Retributiva: Vetro Trasformazione fino a 49 dipendenti
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 10/06/2015 - Decorrenza: 10/06/2015 - Scadenza: 31/03/2017
Panoramica del Contratto
Imprese industriali fino a 49 dipendenti del settore Vetro trasformazione
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Cna Federmoda
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Ceramica
Cna Produzione
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Moda
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Confartigianato Chimica
Gomma
Plastica e Vetro
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Cna Artistico e tradizionale
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Confartigianato Imprese
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1659,41 € | 1659,41 € |
| 2 | 1787,85 € | 1787,85 € |
| 3 | 1929,93 € | 1929,93 € |
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Orario di lavoro
La durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoro.
L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma distribuito su 5 giorni.
Per i maestri fiaccai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, lavatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60, l'orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
Lavoro straordinario
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
- lavoro straordinario (dalla 41a alla 48a): 18%;
- lavoro straordinario diurno feriale (49a ora): 22%
- lavoro straordinario diurno feriale (ore successive): 30%;
- lavoro straordinario notturno: 50%;
- lavoro straordinario festivo: 65%;
Le maggiorazioni in percentuale non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati:
- 20 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;
- 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti;
- 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e lino a 14 anni compiuti;
- 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti;
- 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro comunque avvenuta, spetterà al lavoratore il pagamento delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.
Mensilità Aggiuntive
In occasione delle Feste di Natale l'Azienda corrisponderà al lavoratore una 13esima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore verranno corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto, come mese intero.
Non si farà luogo a trattenute sulla 13a mensilità per le assenze dal lavoro dovute ad infortunio o malattia, entro i rispettivi limiti della conservazione del posto nonché per l’assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
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