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CCNL Videofonografici - Discografici

Categoria Retributiva: Videofonografica

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 marzo 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 10/07/2014 - Decorrenza: 01/01/2014 - Scadenza: 31/12/2016

Ultimo aggiornamento

02 luglio 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle aziende videofonografiche

Parti Stipulanti

Pmi

Produttori Musicali Indipendenti

Fistel Cisl

Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni

Fimi

Federazione Industria Musicale Italiana

Univideo

Unione Italiana Editoria Audiovisiva

Afi

Associazione Fonografi Italiani

Uilcom Uil

Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione

Slc Cgil

Sindacato Lavoratori Comunicazione

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/03/2026
LivelloPaga BaseTotale
1885,41 €1405,68 €
2968,39 €1490,17 €
31093,77 €1618,29 €

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Orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali.

La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.

Lavoro straordinario (Operai)

È considerato lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario da corrispondere oltre alla normale retribuzione sono le seguenti:

 

Tipologia

Maggiorazione

lavoro straordinario

30%

lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)

70%

lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore)

60%

Ferie (Operai)

Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a: 4 settimane + 2 giorni.

5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni.

In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità d'importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

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