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CCNL Vigilanza Privata

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 aprile 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 28/02/2014 - Decorrenza: 01/02/2013 - Scadenza: 31/12/2015

Ultimo aggiornamento

05 dicembre 2024

Panoramica del Contratto

Imprese, Consorzi e Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di Vigilanza Privata

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Univ

Unione Nazionale Imprese di Vigilanza privata

Agci Servizi

Associazione Generale Cooperative Italiane Settore dei Servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Confcooperative Federlavoro e Servizi

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Legacoop Produzione e Servizi

Assiv

Associazione Italiana vigilanza Confindustria

Anivp

Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza

Ugl Sicurezza Civile

Unione Generale del Lavoro

Assvigilanza

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/04/2026
LivelloPaga BaseTotale
11992,60 €1992,60 €
21860,38 €1860,38 €
31651,31 €1651,31 €

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Orario di lavoro

Personale tecnico-operativo:

La durata dell'orario normale è di 40 ore settimanali.

Le prestazioni del personale del ruolo tecnico-operativo diurne e notturne, sia feriali che festive, fornite nell'ambito di turni regolari, sono considerate lavoro normale.

Sistema 5+1: fermo restando l'orario giornaliero di 7 ore, la settimana lavorativa si attua mediante la concessione di 1 giorno di riposo ogni 5 giorni di lavoro nonché 7 giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato. I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.

Sistema 6+1+1: l'orario si realizza mediante cicli di 6 giorni di lavoro e 2 di riposo, con una prestazione giornaliera di 7 ore e 15 minuti e con assorbimento dei permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro e per ex festività.

Personale del ruolo amministrativo:

- la durata dell'orario normale è di 40 ore settimanali;
- l'orario giornaliero è di 8 ore.

 

Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.

Le maggiorazioni per lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione, con le seguenti percentuali:

a) Personale del ruolo tecnico-operativo
- straordinario feriale: 30%;

b) Personale del ruolo amministrativo: 
- straordinario feriale (oltre la 40o ora settimanale): 30%.

c) Per tutti i lavoratori: 
- straordinario prestato nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero: 35%; 
- straordinario prestato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali: 40%.   

Tutte le maggiorazioni previste dal presente contratto non sono cumulabili tra loro nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.

Ferie

La durata del periodo di ferie è pari a:

- 25 giorni lavorativi quando si applica il sistema 5+1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);
- 23 giorni lavorativi quando si applica il sistema 6+1+1 in vigore dal 01.01.1993 (sei giorni di lavoro, un giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso) ;
- 22 giorni lavorativi quando si applica il sistema 5+2 (personale del ruolo amministrativo con orario di 8 ore giornaliere per 5 giorni).

Qualora una festività nazionale o infrasettimanale cada nel periodo feriale, è erogata un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima e quattordicesima: entro il 20 dicembre per la tredicesima mensilità e il 15 luglio per la quattordicesima, ogni anno, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in atto.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13a mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Tale integrazione non è dovuta per il periodo di assenza facoltativa.

 

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